Sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato pubblicato il DM 26 novembre 2020 – “Decreto recante regolazione dell’offerta del formaggio Asiago DOP per il triennio 2021/2023“. Sulla stessa pagina web, è stato pubblicato anche il Piano di regolazione dell’offerta del formaggio Asiago 2021-2023. Riportiamo qui di seguito il testo degli articoli del decreto.

Art. 1
(approvazione del Piano di regolazione dell’offerta)

1. E’ approvato il Piano di regolazione dell’offerta del Formaggio Asiago DOP, riportato in allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

2. Il Piano di regolazione dell’offerta è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 ed è vincolante per tutti i produttori del formaggio Asiago, inseriti nel sistema di controllo della DOP Asiago.

Art. 2
(disposizioni complementari)

1. Il Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago presenta annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano di regolazione dell’offerta del formaggio Asiago a DOP con indicazione delle misure già adottate e da adottare nonché dei risultati ottenuti. Lo stesso Consorzio comunica tempestivamente alla Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea – ufficio PIUE VI eventuali regolamenti applicativi adottati.

2. Nella relazione è altresì evidenziato l’impatto del Piano sul mercato del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari che potrebbero essere influenzati dalla sua attuazione ed è specificata la destinazione dei fondi provenienti dalla contribuzione aggiuntiva.

3. Il presente provvedimento è notificato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. Il presente decreto può essere revocato con specifico provvedimento del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, anche in assenza dell’adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione di cui all’articolo 150, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora non siano rispettate le condizioni prescritte all’articolo 150, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Art. 3
(entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021

2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali