La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha diffuso una nota avente per oggetto “SCRAPIE – Applicazione del regolamento UE 2020/1593 che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 a partire dal 1° gennaio 2021“. Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 360 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il Reg. (UE) n. 2020/1593 che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esame dei casi positivi di encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini

Nell’allegato in oggetto viene stabilito che i test discriminativi (effettuati in Italia dall’ISS), cioè gli esami che permettono di escludere la BSE in caso di conferma di caso “non atipico” per scrapie (conferme che in Italia sono effettuate dal CEA di Torino), sono effettuati solo quando provengono da casi index. Fino alla ricezione del referto di esclusione di BSE e caratterizzazione molecolare del ceppo di scrapie devono essere adottate misure restrittive nei confronti della movimentazione dei capi e della commercializzazione ed impiego del latte e prodotti derivati. Durante il periodo di eradicazione del focolaio il materiale biologico derivante dai casi secondari confermati dal CEA verrà inviato all’ISS per l’esecuzione dei test discriminativi, che non comporteranno alcuna restrizione aggiuntiva, se non in caso di esito di “BSE non esclusa”.

In caso di “BSE non esclusa”, il materiale biologico sarà destinato a ulteriori analisi e verifiche da parte dal laboratorio comunitario di riferimento e dallo Strain Typing Expert Group (STEG: gruppo di esperti in materia di tipizzazione dei ceppi). A conclusione di tali accertamenti diagnostici, il Servizio Veterinario Regionale o delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano verrà tempestivamente informato circa l’esito degli approfondimenti diagnostici in vista della gestione conclusiva del focolaio.

In attesa degli approfondimenti diagnostici da parte del laboratorio comunitario di riferimento la Regione/Provincia Autonoma interessata dal caso trasmetterà informazioni pertinenti sull’allevamento coinvolto all’ufficio competente della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ai fini della predisposizione in accordo con la Commissione Europea di un protocollo sanitario di gestione del focolaio.

L’ISS fatta eccezione degli eventuali casi di BSE non esclusa, identificati durante le operazioni di eradicazione. non invierà alcun altro referto dei test discriminativi successivi al rapporto di prova (r.d.p) per il caso index.

Nella nota, la DGSAF precisa che continueranno ad esser vigenti le misure sanitarie per il latte e prodotti derivati che:

  • possono essere utilizzati come mangime per i non ruminanti nell’ambito del territorio italiano con l’esatta denominazione “destinato a non ruminanti”;

  • possono essere distribuiti sul terreno o avviati in un impianto di biogas o compostaggio come sottoprodotti della trasformazione del latte;
  • possono essere utilizzati senza alcuna limitazione come alimento per il consumo umano.

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Fonte: ULSS 7 Veneto Pedemontana