Il Regolamento (UE) 2020/1593 della Commissione del 29 ottobre 2020 che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’ulteriore esame di casi positivi di encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 360 del 30 novembre 2020.
Il Reg. (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali. Questa norma si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d’origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi. L’allegato X di questo regolamento stabilisce i metodi di campionamento e di laboratorio per l’individuazione delle TSE. Nello specifico, l’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettere a) e b), prevede un ulteriore esame dei campioni provenienti da casi sospetti e dei campioni prelevati nell’ambito della sorveglianza della TSE per i quali l’esame di verifica abbia dato un risultato positivo. Tale requisito è stato introdotto dal Reg. (CE) n. 36/2005 con l’obiettivo di indagare sulla possibile presenza della BSE nei piccoli ruminanti.
Il 28 gennaio 2005, in una capra macellata in Francia, è stato confermato il primo caso di BSE in un piccolo ruminante in condizioni naturali. Di conseguenza, con il regolamento (CE) n. 214/2005 la Commissione ha reso più rigorosi i requisiti in materia di test per i caprini. A motivo dell’individuazione di due possibili casi di sospetta BSE in ovini in Francia e di uno a Cipro nel 2006, il Reg. (CE) n. 1041/2006 ha esteso il programma di sorveglianza per gli ovini in base a un’indagine statisticamente valida onde determinare la probabile prevalenza della BSE negli ovini. Per tali casi è stato successivamente confermato che si trattava di scrapie e non di BSE. Tali programmi di sorveglianza sono stati rivisti dal Reg. (CE) n. 727/2007 della Commissione (5) alla luce dei risultati di due anni di test intensificati che non hanno portato all’individuazione di casi aggiuntivi di BSE negli ovini o nei caprini. Dopo un ulteriore esame sistematico dei casi positivi di TSE negli ovini e nei caprini dal 2005, non sono più stati individuati casi positivi o sospetti di BSE. Vista l’assenza di casi positivi o sospetti di BSE negli ovini e nei caprini dal 2005, la Commissione ha ritenuto opportuno che i test discriminatori nei casi positivi di TSE negli ovini e nei caprini siano limitati al «caso indice» di cui all’allegato I, punto 2, lettera c), del Reg. (CE) n. 999/2001. Inoltre, a norma dell’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto ii), del Reg. (CE) n. 999/2001, i casi di TSE in cui la presenza della BSE non può essere esclusa mediante l’analisi molecolare iniziale dovrebbero essere sottoposti a un’analisi molecolare secondaria in uno dei tre laboratori elencati in tale punto. Tale elenco è stato stabilito dal Reg. (CE) n. 36/2005 in base ai metodi e alle competenze di laboratorio disponibili nel 2005. Da allora non è mai stato aggiornato. Per quanto riguarda il metodo relativo all’analisi molecolare secondaria, la cui struttura dovrebbe essere approvata caso per caso dal laboratorio UE di riferimento tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, serve maggiore flessibilità.
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Fonte: Eur-Lex