Oggetto: deroga per gli stabilimenti di macellazione non autorizzati

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006329/2020 alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Laurence Farreng (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Sandro Gozi (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Christophe Grudler (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Valérie Hayer (Renew), Anne Sander (PPE), Fabienne Keller (Renew), Dominique Riquet (Renew), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Fredrick Federley (Renew), Simone Schmiedtbauer (PPE), Cristian Ghinea (Renew)

19 novembre 2020

Agli stabilimenti di macellazione non autorizzati è consentito macellare e sezionare la carne a fini di commercializzazione entro un raggio geografico limitato, partecipando così allo sviluppo di reti locali di distribuzione di generi alimentari a beneficio dell’economia locale attraverso un approccio di sviluppo sostenibile. Tuttavia, questa deroga, concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/185 della Commissione, scadrà il 31 dicembre 2020, mettendo in serio pericolo finanziario le molte migliaia di stabilimenti di questo tipo negli Stati membri. La fine della deroga inoltre mette a repentaglio le molteplici reti alimentari locali che concorrono a sviluppare un’agricoltura sostenibile e a misura di consumatore in tutta Europa. Questo è in contrasto con la futura strategia dell’UE “Dal produttore al consumatore”.

  1. Come giustifica la Commissione la sua decisione di non rinnovare questa deroga?
  2. Quali criteri sarebbero necessari per mantenere questa deroga?
  3. Intende la Commissione prevedere il riconoscimento permanente degli stabilimenti di macellazione non autorizzati nel prossimo futuro?

Risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea (10 febbraio 2021)

La fine del periodo transitorio stabilito dal regolamento (UE) 2017/185 non incide sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni fresche di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale. Tali quantitativi restano esclusi dai requisiti specifici dell’UE in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 853/20041.

Dal 1º gennaio 2021 le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti con queste carni fresche non beneficeranno più tuttavia della stessa esclusione prevista per le carni fresche.

L’allineamento del regolamento (CE) n. 853/2004 al trattato di Lisbona mediante il regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha abrogato la base giuridica delle disposizioni transitorie. La Commissione non ha quindi più il potere di
prorogarle.

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale regolamento, adottare misure nazionali che adattino i requisiti del regolamento per quanto riguarda la costruzione, la configurazione e le attrezzature degli stabilimenti, per permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in relazione agli alimenti o per tenere conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici. Ciò costituisce una soluzione per i piccoli stabilimenti che producono anche preparazioni di carni e prodotti a base di carne.

 

1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&from=en
2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1243&from=EN

 

 

Fonte: Parlamento europeo