Oggetto: deroga per gli stabilimenti di macellazione non autorizzati
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006329/2020 alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Laurence Farreng (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Sandro Gozi (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Christophe Grudler (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Valérie Hayer (Renew), Anne Sander (PPE), Fabienne Keller (Renew), Dominique Riquet (Renew), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Fredrick Federley (Renew), Simone Schmiedtbauer (PPE), Cristian Ghinea (Renew)
19 novembre 2020
Agli stabilimenti di macellazione non autorizzati è consentito macellare e sezionare la carne a fini di commercializzazione entro un raggio geografico limitato, partecipando così allo sviluppo di reti locali di distribuzione di generi alimentari a beneficio dell’economia locale attraverso un approccio di sviluppo sostenibile. Tuttavia, questa deroga, concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/185 della Commissione, scadrà il 31 dicembre 2020, mettendo in serio pericolo finanziario le molte migliaia di stabilimenti di questo tipo negli Stati membri. La fine della deroga inoltre mette a repentaglio le molteplici reti alimentari locali che concorrono a sviluppare un’agricoltura sostenibile e a misura di consumatore in tutta Europa. Questo è in contrasto con la futura strategia dell’UE “Dal produttore al consumatore”.
- Come giustifica la Commissione la sua decisione di non rinnovare questa deroga?
- Quali criteri sarebbero necessari per mantenere questa deroga?
- Intende la Commissione prevedere il riconoscimento permanente degli stabilimenti di macellazione non autorizzati nel prossimo futuro?
Risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea (10 febbraio 2021)
La fine del periodo transitorio stabilito dal regolamento (UE) 2017/185 non incide sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni fresche di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale. Tali quantitativi restano esclusi dai requisiti specifici dell’UE in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 853/20041.
Dal 1º gennaio 2021 le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti con queste carni fresche non beneficeranno più tuttavia della stessa esclusione prevista per le carni fresche.
L’allineamento del regolamento (CE) n. 853/2004 al trattato di Lisbona mediante il regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha abrogato la base giuridica delle disposizioni transitorie. La Commissione non ha quindi più il potere di
prorogarle.
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale regolamento, adottare misure nazionali che adattino i requisiti del regolamento per quanto riguarda la costruzione, la configurazione e le attrezzature degli stabilimenti, per permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in relazione agli alimenti o per tenere conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici. Ciò costituisce una soluzione per i piccoli stabilimenti che producono anche preparazioni di carni e prodotti a base di carne.
1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&from=en
2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1243&from=EN
Fonte: Parlamento europeo