Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 386/5 del 18 novembre 2020, è stata pubblicata l’approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Casciotta d’Urbino» (DOP), in risposta alla domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, del 7 luglio 2020.

La modifica coinvolge le seguenti voci del disciplinare: descrizione del prodotto, zona geografica, prova dell’origine, metodo di produzione, legame, etichettatura, altro (vengono rinominati gli articoli del disciplinare e vengono inseriti alcuni articoli non presenti relativi alla denominazione ed all’organismo di controllo).

In merito alla descrizione del prodotto, le modifiche riguardano il punto 3.2 del documento unico:

  • è stato aumentato il limite superiore dello scalzo, “altezza dello scalzo da 5 cm a 9 cm” poichè anni di controlli hanno evidenziato che, ferme restando le dimensioni del diametro e del peso, l’altezza dello scalzo può essere maggiore dei 7 cm previsti nel disciplinare vigente. Questa modifica è stata applicata per evitare le non conformità dovute solamente ad un errore compiuto al momento della stesura del disciplinare e derivante essenzialmente dal possesso di dati non completamente rappresentativi della realtà produttiva della Casciotta d’Urbino;
  • è stata inserita la frase “Le forme possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non è edibile”. Non essendoci alcun divieto in tal senso nel disciplinare vigente, è stato inserito un esplicito riferimento ad una pratica che alcuni produttori applicano.

La modifica per la zona geografica riguarda l’articolo 1 del disciplinare, punto f) della scheda riepilogativa e punto 4 del documento unico. È stata adeguata la zona geografica alle modifiche amministrative intervenute, specificando che alcuni comuni appartengono alla provincia di Rimini pertanto è stato scritto: “La zona di provenienza del latte, di produzione e di stagionatura del formaggio DOP Casciotta d’Urbino comprende l’intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino ed i comuni di Novafeltria, Talamello, Sant’Agata Feltria, Casteldelci, Maiolo, San Leo e Pennabilli della provincia di Rimini”. Questa modifica deriva dal fatto che alcuni comuni al momento della registrazione della denominazione facevano parte della provincia di Pesaro e Urbino appartengono ora alla provincia di Rimini.

Nella parte relativa alla prova dell’origine, la modifica è stata l’inserimento dell’articolo 4 per adeguare il disciplinare a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Di seguito l’art. 4 inserito: “Ogni fase del processo produttivo è monitorata documentando gli input e gli output. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei porzionatori e dei confezionatori, gestiti dalla struttura di controllo, nonché attraverso la denuncia tempestiva delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo”. 

Al metodo di ottenimento sono state apportate le seguenti modifiche nell’articolo 2:

  • È stato modificato il primo capoverso dell’articolo 2 del disciplinare di produzione: “Il formaggio “Casciotta d’Urbino” è prodotto con latte di pecora intero in misura variabile fra il 70 e l’80 % e con latte di vacca intero per il restante 30-20 %, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di cui all’articolo 3”.  L’eliminazione del termine “a pasta semicotta” si basa sul fatto che la Casciotta d’ Urbino non ha le caratteristiche per essere definita tale. Il riferimento alle due mungiture giornaliere, è stato cancellato perchè sorge l’esigenza di introdurre la possibilità di utilizzo del sistema automatico di mungitura, che dal punto di vista tecnico-scientifico, l’uso di sistemi automatici di mungitura non pregiudica le caratteristiche del latte.
  • Sono state inserite nel disciplinare informazioni relative alle razze animali ed all’alimentazione animale presenti finora solo nei documenti del Consorzio dei produttori della Casciotta d’Urbino. Pertanto è stato scritto: “Le razze ovine sono: la Sarda, la Sopravvissana, la Gentile di Puglia, la Merinos, la Comisana, la Massese, la Vissana, la Cornella Bianca, la Fabrianese, la delle Langhe, la Lacaune, la Assaf e la Pinzirita con relative meticce. Le razze bovine per la produzione del latte sono la Frisona Italiana, la Bruna Italiana, la Pezzata Rossa, la Jersey e relative meticce”. Sono state introdotte le razze ovine Delle Langhe, Lacaune e Assaf per la loro capacità di adattarsi anche alla stabulazione semifissa, questo perchè da circa 10 anni gli allevamenti subiscono danni dai lupi e gli allevatori sono costretti a volte a ridurre i periodi di pascolamento ed a prediligere quelle razze che si adattano meglio anche ad eventuali soggiorni in stalla.
  • Per quanto riguarda l’alimentazione animale, sono state inserite specifiche indicazioni per i bovini ed ovini, prima fra tutte, gli animali possono effettuare sia la stabulazione, sia il pascolo. Inoltre i foraggi per entrambe le tipologie allevamenti non provengono interamente dall’areale geografico perchè quest’ultimo non è in grado di soddisfare l’intero fabbisogno alimentare degli allevamenti, per questo motivo è consentito l’impiego di foraggi concentrati e mangimi complementari provenienti da fuori areale.
  • È stata modificata la lettera a) dell’articolo 2 del disciplinare vigente: è stato specificato che il latte può essere crudo o pastorizzato, che esiste la possibilità di aggiungere di fermenti lattici ed è stata riformulata la frase relativa alla fase successiva all’estrazione della cagliata nel seguente modo: “Il latte di pecora e di vacca, crudo o pastorizzato, viene coagulato a temperatura di 35 °C circa con caglio liquido e/o in polvere, con eventuale aggiunta di fermenti lattici. La cagliata è posta in stampi idonei, per favorire lo spurgo del siero”. 
  • È stato modificato il punto b) dell’articolo 2 con la seguente frase: “La salatura deve essere eseguita a secco o in salamoia. Il formaggio deve essere maturato per un periodo variabile da 15 a 30 giorni, in ambiente a temperatura compresa fra gli 8 e i 14 °C e con umidità di 80-90 %, in relazione alle dimensioni della forma”.

Relativamente al legame, è stato inserito nel disciplinare l’articolo 6 denominato “Legame con l’ambiente” in quanto era assente nel disciplinare vigente, ma presente nella scheda riepilogativa, infatti le informazioni contenute nei punti d) e f) della scheda riepilogativa sono state aggiunte all’articolo 6. Inoltre  sono aggiunte alcune informazioni così come previsto dal regolamento comunitario.

Riguardo l’etichettatura, è stato ampliato l’articolo relativo all’etichettatura del prodotto ed alle modalità di commercializzazione (articolo 3 del disciplinare vigente, articolo 8 del disciplinare proposto). Inoltre, il logo della DOP che era descritto in un allegato è stato inserito con tutte le specifiche all’interno del disciplinare.

 

Fonte: Eur-Lex