16.5.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 120/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/718 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2018

relativa alla sospensione della qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e che modifica l’allegato I della decisione 2003/467/CE

[notificata con il numero C(2018) 2762]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e le condizioni per mantenere tale qualifica.

(2)

La decisione 2003/467/CE della Commissione (2) stabilisce che gli Stati membri elencati nell’allegato I, capitolo 1, sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(3)

Malta figura nell’elenco di cui all’allegato I, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE in forza della decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione (3).

(4)

Nel novembre 2017 Malta ha denunciato un focolaio di tubercolosi bovina, confermato dall’isolamento del batterio M. bovis nelle prove di laboratorio. Nel corso delle indagini di follow-up i bovini di un altro allevamento hanno reagito positivamente al test della tubercolosi bovina. Questo secondo allevamento aveva ricevuto animali provenienti dall’allevamento del caso indice.

(5)

Malta ha adottato le misure di cui all’allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE; in particolare, ha revocato la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina al primo allevamento e ha sospeso tale qualifica per il secondo allevamento. Di conseguenza Malta non è più in grado di soddisfare i criteri necessari per mantenere la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina di cui all’allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE; per di più la fonte dell’infezione non è stata determinata.

(6)

A seguito delle informazioni fornite da Malta sui focolai di tubercolosi bovina, secondo la Commissione sussiste motivo di ritenere che, per quanto concerne la tubercolosi bovina, vi siano cambiamenti significativi nella situazione di tale Stato membro.

(7)

È pertanto opportuno sospendere la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi bovina finché i risultati delle prove di controllo e delle indagini epidemiologiche non avranno dimostrato che i focolai sono sotto controllo, che sono applicate le misure di cui all’allegato A, parte I, paragrafo 4, lettere b), c) e d), della direttiva 64/432/CEE, e che la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1 % del totale degli allevamenti durante un periodo continuativo di 12 mesi, al termine del quale almeno il 99,9 % degli allevamenti bovini dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2003/467/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È sospesa la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

2.   Al fine di ottenere nuovamente la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, Malta deve rispettare le seguenti condizioni:

a)

le condizioni di cui all’allegato A, parte I, paragrafo 4, lettere b), c) e d), della direttiva 64/432/CEE continuano a essere soddisfatte;

b)

tutti gli allevamenti bovini sono stati sottoposti alla prova per la tubercolosi bovina secondo le procedure di cui all’allegato A, parte I, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE;

c)

la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1 % del totale degli allevamenti durante un periodo continuativo di 12 mesi;

d)

alla fine del periodo di 12 mesi di cui alla lettera c), almeno il 99,9 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi.

Articolo 2

L’allegato I della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 78).


ALLEGATO

Nell’allegato I della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

FR

Francia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»

 

Fonte: Eur-Lex