Oggetto: Concessione aiuti di stato per allevamenti colpiti da botulino
Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Angelo Ciocca (ID)
7 ottobre 2020
Il botulino (tossina Clostridium botulinum) è una grave malattia neuro-paralitica che può colpire diverse specie animali, tra cui in particolare i bovini. Non sono stati rari i casi di segnalazione della presenza di questa patologia in allevamenti bovini italiani così come in altri Stati, apportando, nei casi più gravi, seri danni agli allevatori.
In tale logica, il Regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che in caso di insorgenza del botulino nell’allevamento, l’Autorità veterinaria debba disporre il blocco delle movimentazioni, della produzione di latte e della macellazione delle carni. Nonostante le ripercussioni economiche, l’elevato numero di capi coinvolti in questi episodi e l’alto tasso di mortalità e morbilità (80-90 %) registrato in alcuni focolai, la Commissione europea ha invitato con una lettera le autorità italiane a non concedere aiuti di Stato agli allevamenti colpiti da questa malattia perché contrastanti con le disposizioni europee in materia.
Considerata l’opinione della Commissione, secondo cui il botulino deve essere inserito nell’elenco dell’OIE, non potendo così beneficiare di indennizzi statali, si chiede a quest’ultima di rispondere ai seguenti quesiti:
- Esistono delle misure alternative utilizzabili dagli Stati membri per andare incontro ai danni subiti dagli allevamenti colpiti da questa malattia?
- Non ritiene che non debbano essere considerati aiuti di stato?
Risposta data dal Sig. Janusz Wojciechowski a nome della Commissione europea (22 dicembre 2020)
In genere1 il botulismo negli animali non è considerato una malattia infettiva, bensì un’intossicazione provocata dalla tossina botulinica contenuta nei mangimi. In alcuni casi, le vaccinazioni con tossoidi hanno avuto risultati positivi.
- Tramite i programmi di sviluppo rurale (PSR) cofinanziati nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)2 è possibile offrire un sostegno al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato, tra l’altro, da eventi catastrofici. Tuttavia, poiché il botulismo non è una malattia animale ma un’intossicazione, per quanto riguarda gli strumenti di gestione dei rischi i PSR possono fornire un sostegno soltanto ai fondi di mutualizzazione destinati a compensare le perdite di reddito subite dagli agricoltori (strumenti di stabilizzazione del reddito, SSR).
- Una misura costituisce un aiuto di Stato se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il sostegno pubblico per ovviare ai danni arrecati dalle epizoozie di solito soddisfa tali condizioni. Tuttavia, per essere o poter essere ritenuto compatibile con il mercato interno, un aiuto di Stato deve conformarsi all’articolo 107, paragrafo 2 o 3 del TFUE. Gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo3 ed il regolamento agricolo di esenzione per categoria4 adottati dalla Commissione specificano ulteriormente le condizioni di compatibilità. Una di esse contempla che il risarcimento dei danni arrecati dalle malattie animali possa essere concesso soltanto per quelle indicate nell’elenco delle epizoozie stilato dall’Organizzazione mondiale della sanità animale o contenute nel regolamento (UE) n. 652/20145. Fra tali malattie non figura il botulismo. Gli Stati membri, tuttavia, possono concedere un aiuto “de minimis” (che non costituisce un aiuto di Stato) conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione. Gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma della parte II, sezione 1.2.1.4 degli orientamenti summenzionati rappresentano un’ulteriore possibilità a sostegno degli agricoltori.
1. Salvo rarissimi casi di tossinfezioni.
2.Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
3.Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1).
4.Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).
5.Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag.1).
Fonte: Parlamento europeo