Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha di recente pubblicato sul proprio sito web il decreto “Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“, in vigore dal 1° aprile 2020. La necessità di tale decreto deriva dalle situazioni di crisi determinatesi nelle aziende agricole sull’intero territorio nazionale a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà finanziarie degli agricoltori dovute anche ad un andamento meteorologico sfavorevole per le produzioni agricole come documentato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’economia agraria. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività amministrative e dei programmi di sostegno presentati dai richiedenti, il Ministero ha ritenuto necessario stabilire disposizioni derogatorie per alcuni termini previsti fissati dalla normativa nazionale relativamente ai settori vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico, acquisita anche l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020. Nello specifico, riportiamo l’articolo 3 del decreto, contenente le deroghe per la zootecnia, nonché l’apicoltura.
Articolo 3 – (Deroghe settore zootecnia e apicoltura)
1. Ai fini del calcolo della frequenza minima di tre anni per i controlli relativi alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle autorizzazioni per i centri di imballaggio delle uova, prevista dell’articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero del lavoro, dell’11 dicembre 2009, non è conteggiato il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorità per il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19.
2. I controlli e le verifiche in loco previsti nell’ambito delle attività di controllo di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole del 7 aprile 2015 n. 2337, recante le modalità di applicazione dell’articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sospese fino al 31 dicembre 2020.
3. In deroga all’articolo 6, comma 3 e all’articolo 23, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, recante le norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi, la validità dei tesserini in scadenza, di abilitazione alla classificazione delle carcasse bovine e suine è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
4. I controlli in loco di cui all’articolo 11 del decreto del Ministero delle politiche agricole del 25 marzo 2016, per il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorità per il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19, sono svolti nella percentuale minima stabilita dalla relativa normativa unionale.
Il documento è disponibile per il download qui.
Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali