Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 160 del 25.5.2020, è stato pubblicato il REGOLAMENTO (UE) 2020/685 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato in alcuni alimenti.

Il perclorato (ClO4) è un contaminante negli alimenti e nell’acqua potabile presente nell’ambiente sia da fonti naturali che antropogeniche. Casi di alti livelli di contaminazione sono stati indicati come il risultato del rilascio industriale di perclorato nell’ambiente, in particolare legato all’uso del perclorato di ammonio nei propellenti solidi per razzi e missili. Recenti studi di biomonitoraggio hanno indicato la presenza di concentrazioni di fondo di perclorato in gran parte della popolazione degli Stati Uniti e una tendenza analoga si osserva anche in Europa, suggerendo la presenza ubiquitaria di perclorato nell’ambiente. Il perclorato è un noto componente di fertilizzanti di origine naturale, come i nitrati cileni. Pertanto, l’uso di questi fertilizzanti è probabilmente la principale fonte di contaminazione nell’acqua e negli alimenti, in particolare nelle verdure. La formazione di perclorato dalla degradazione dei prodotti clorurati utilizzati per la potabilizzazione dell’acqua potrebbe essere un’altra notevole fonte di esposizione. Infine, vie secondarie o trascurabili di contaminazione potrebbero includere la formazione fotochimica di perclorato nell’atmosfera o l’uso di biocidi clorurati o prodotti fitosanitari.

E’ del 30 settembre 2014 il parere scientifico adottato dal gruppo CONTAM dell’EFSA riguardante i rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di perclorato negli alimenti. Il gruppo CONTAM ha stabilito una dose giornaliera tollerabile di 0,3 μg/kg peso corporeo al giorno in base all’inibizione dell’assunzione di iodio della tiroide in adulti sani, concludendo che la stima attuale dell’esposizione alimentare cronica al perclorato può essere motivo di preoccupazione, in particolare per i consumatori molto esposti delle fasce di età più giovani della popolazione con una carenza di iodio lieve o moderata. È inoltre possibile che la stima attuale dell’esposizione a breve termine al perclorato sia preoccupante per i lattanti allattati al seno e i bambini nella prima infanzia con una bassa assunzione di iodio.

Per ridurre ulteriormente l’incertezza legata alla valutazione dei rischi, il CONTAM ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati supplementari sulla presenza di perclorato negli alimenti in Europa, in particolare per quanto concerne gli ortaggi, le formule per lattanti, il latte e i prodotti lattiero-caseari, al fine di ridurre ulteriormente l’incertezza nella valutazione dei rischi.

L’EFSA ha effettuato una valutazione dell’esposizione umana al perclorato, per poi pubblicare una relazione scientifica sulla valutazione dell’esposizione alimentare al perclorato nella popolazione europea (Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population). Il gruppo CONTAM ha rilevato un sostanziale allineamento delle stime dei livelli di esposizione nella relazione dell’Autorità alle stime contenute nel parere del gruppo CONTAM del 2014. Tenuto conto della dose giornaliera tollerabile di 0,3 μg/kg di peso corporeo al giorno stabilita precedentemente, il gruppo CONTAM ha confermato la conclusione che l’attuale esposizione cronica e a breve termine al perclorato può costituire un possibile problema per la salute umana. Per questo motivo, viene modificato il Reg. (CE) n. 1881/2006, in particolare dall’allegato al Reg. (UE) n. 2020/685, stabilendo tenori massimi di perclorato sia nei prodotti alimentari che contengono livelli considerevoli di perclorato e contribuiscono in modo significativo all’esposizione umana sia nei prodotti alimentari che sono rilevanti per quanto riguarda la possibile esposizione di gruppi vulnerabili della popolazione come i lattanti e i bambini nella prima infanzia. I prodotti alimentari elencati nell’allegato del nuovo regolamento immessi legalmente sul mercato prima del 1o luglio 2020, data di applicazione del regolamento, possono continuare a essere commercializzati fino al loro termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

 

 

Fonte: Eur-Lex