E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 182 del 10 giugno 2020 il Regolamento (UE) 2020/762 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le norme microbiologiche riguardanti gli alimenti greggi per animali da compagnia, le prescrizioni gli stabilimenti riconosciuti, i parametri tecnici applicabili al metodo alternativo detto processo di gassificazione Brookes e all’idrolisi dei grassi fusi e le esportazioni di stallatico trasformato, determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi.
A norma dell’art. 26, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1069/2009, gli impianti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o in conformità del Reg. (CE) n. 852/2004 possono, nel rispetto di determinate condizioni, trattare, trasformare o immagazzinare i sottoprodotti di origine animale generati in loco. È opportuno che i macelli riconosciuti possano applicare determinati metodi chimici, diversi da quelli indicati negli elenchi dei metodi di trasformazione standard o alternativi, per conservare determinati materiali di categoria 3 generati in loco al fine di ottenere un volume liquido, più facile da immagazzinare e trasportare.
La conservazione chimica, diversa da quella autorizzata come metodo di trasformazione alternativo, non trasforma le materie prime in prodotti derivati. Ai fini della certezza del diritto, la Commissione europea ha ritenuto necessario stabilire norme in materia di immagazzinaggio, trasporto e successivo smaltimento o utilizzo di tali materie modificando l’art. 19 e l’allegato IX del Reg. (UE) n. 142/2011.
L’allegato I del Reg. (UE) n. 142/2011 fornisce una definizione di substrati di coltivazione. Questi substrati sono ampiamente utilizzati nella produzione di funghi, pertanto la loro definizione dovrebbe comprendere tale utilizzo. Un’altra definizione da introdurre opportunamente è quella di criterio di igiene del processo, in particolare all’allegato I del Reg. (UE) n. 142/2011 al fine di sostituire, all’allegato XIII, capo II, punto 6, dello stesso regolamento, l’attuale norma di prodotto, basata sulla conta delle Enterobacteriaceae, con valori per il numero richiesto di campioni e i limiti del numero di Enterobacteriaceae, come criterio per stabilire il funzionamento accettabile del processo di produzione.
Per quanto riguarda invece il processo di gassificazione Brookes, i nuovi sviluppi scientifici e tecnici segnalano che i parametri di temperatura per tale processo vadano essere allineati alle norme vigenti in materia di incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, da qui la modifica all’allegato IV del Reg. (UE) n. 142/2011. Un’ulteriore modifica riguarda l’allegato VIII di detto regolamento per quanto concerne le prescrizioni per l’identificazione dei sottoprodotti di origine animale, anche in materia di etichettatura, al fine di evitare contaminazioni degli alimenti o rischio di infezioni per l’uomo attraverso una corretta etichettatura degli alimenti greggi per animali da compagnia.
Il Reg. (CE) n. 2073/2005 ha introdotto criteri di igiene del processo per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari sulla base di una valutazione scientifica del rischio. Secondo tali principi la sicurezza degli alimenti greggi per animali da compagnia può essere mantenuta sostituendo le attuali norme microbiologiche relative alla presenza di Enterobacteriaceae nel prodotto con disposizioni sul rispetto dei criteri di igiene del processo fissati per i preparati a base di carne, ossia la carne non trasformata destinata al consumo umano, stabiliti nell’allegato I, capitolo 2, punto 2.1.8, del Reg. (CE) n. 2073/2005: pertanto, viene modificato di conseguenza l’allegato XIII, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Tra le altre modifiche, vi è quella riguardante l’allineamento delle norme per l’esportazione di stallatico trasformato rispetto alle prescrizioni relative all’esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 3 stabilite nel Reg (CE) n. 999/2001, revisionate di recente. Inoltre, a norma dell’art. 43 del Reg. (CE) n. 1069/2009 l’esportazione di determinati materiali di categoria 1 e 2 può essere autorizzata solo in base a norme armonizzate. L’allegato XII e l’allegato XIV, capo II, sezioni 2 e 3, del Reg. (UE) n. 142/2011 stabiliscono le condizioni alle quali determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi possono essere importati per la produzione di prodotti farmaceutici finali o per essere sottoposti a una particolare fase di produzione nella catena di fabbricazione di prodotti farmaceutici. L’esportazione di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi che soddisfano le prescrizioni per l’importazione o l’immissione sul mercato dovrebbe pertanto essere autorizzata e dovrebbero essere stabilite norme per l’esportazione all’allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, da qui la modifica di tale parte di regolamento.
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Fonte: Eur-Lex