Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 293 del 8 settembre 2020, è stato pubblicato il REGOLAMENTO (UE) 2020/1255 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo di IPA negli alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande.
In applicazione del Reg. (CE) n. 1881/2006, i tenori massimi di IPA dovrebbero essere fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) in base alle buone pratiche di fabbricazione, agricole e della pesca. Nel 2011 i dati relativi a pesce e carne affumicati hanno dimostrato che era possibile ottenere tenori massimi più bassi, tuttavia in alcuni casi è stato necessario adeguare la tecnologia di affumicatura. Per le carni e i prodotti a base di carne affumicati, così come per il pesce e i prodotti della pesca affumicati, è stato quindi concesso un periodo transitorio di tre anni prima dell’applicazione dei tenori massimi più bassi a decorrere dal 1o settembre 2014. Nonostante le buone pratiche di affumicatura, è stato stabilito che per alcuni Paesi (Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda carni e derivati affumicati in modo tradizionale) non è stato possibile raggiungere i tenori più bassi nel 2014. In questi casi non è stato possibile adeguare le pratiche di affumicatura al fine di rispettare i tenori massimi di IPA più bassi senza alterare significativamente le caratteristiche organolettiche dell’alimento. In base a ciò, è stata concessa agli Stati membri interessati una deroga temporanea per consentire la commercializzazione sul loro mercato di carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e/o pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, affumicati all’interno dei loro territori e destinati al consumo nel loro territorio. I tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014 hanno continuato ad essere applicati a tali prodotti affumicati. Tale deroga riguardava in genere le carni e i prodotti a base di carne affumicati e/o il pesce e i prodotti della pesca affumicati senza l’indicazione delle denominazioni specifiche degli alimenti.
Conformemente all’art. 7, paragrafi 6 e 7, del Reg. (CE) n. 1881/2006, i rispettivi Stati membri hanno continuato a monitorare la presenza di IPA in tali prodotti, istituendo programmi per l’attuazione di buone pratiche di affumicatura ove possibile. La situazione è stata inoltre riesaminata nel 2018 sulla base delle informazioni dettagliate fornite dagli Stati membri interessati. A seguito di una valutazione dettagliata delle informazioni fornite si è concluso che non era possibile conseguire livelli più bassi di IPA modificando le pratiche di affumicatura entro i limiti di quanto è economicamente realizzabile e possibile senza alterare le caratteristiche organolettiche tipiche di talune carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale in Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Finlandia e Svezia, così come per taluni pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale in Lettonia, Finlandia e Svezia. Pertanto, la Commissione concede, con il Reg. (UE) n. 2020/1255, una deroga a tempo indeterminato per la produzione e il consumo locali di taluni carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale in tali Stati membri.
Inoltre è stato riscontrato che alcuni alimenti di origine vegetale in polvere, utilizzati per la preparazione di bevande, contengono tenori elevati di IPA dovuti a pratiche inadeguate di essiccazione applicate a tali polveri. Dato che gli IPA sono agenti cancerogeni genotossici, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, il regolamento stabilisce anche un tenore massimo di IPA in tali polveri, che può essere ottenuto applicando buone pratiche di essiccazione.
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Fonte: Parlamento europeo