LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel corso della riunione del gruppo di lavoro della Commissione sulla zootecnia, tenutasi il 15 novembre 2016, gli esperti degli Stati membri hanno espresso la necessità di continuare a promuovere l’armonizzazione e il miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina utilizzati dagli enti selezionatori o da terzi da esse designati. |
(2) |
In conformità all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione del centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all’armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina. |
(3) |
La commissione di valutazione e selezione nominata per tale invito è giunta alla conclusione che l’«Interbull Centre» soddisfa i requisiti di cui all’allegato IV, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e potrebbe essere incaricato dell’espletamento dei compiti di cui al punto 2 di tale allegato. |
(4) |
L’«Interbull Centre» dovrebbe pertanto essere designato come centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all’armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina. La designazione va rivista regolarmente in conformità all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il seguente centro è designato come centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all’armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina:
Interbull Centre |
Department of Animal Breeding and Genetics |
Swedish University of Agricultural Science — SLU |
Ulls väg 26, |
Box 7023 |
SE-750 07 Uppsala |
Svezia |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017.
Fonte: Eur – LEX