LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso della riunione del gruppo di lavoro della Commissione sulla zootecnia, tenutasi il 15 novembre 2016, gli esperti degli Stati membri hanno espresso la necessità di continuare a promuovere l’armonizzazione e il miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina utilizzati dagli enti selezionatori o da terzi da esse designati.

(2)

In conformità all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione del centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all’armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina.

(3)

La commissione di valutazione e selezione nominata per tale invito è giunta alla conclusione che l’«Interbull Centre» soddisfa i requisiti di cui all’allegato IV, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e potrebbe essere incaricato dell’espletamento dei compiti di cui al punto 2 di tale allegato.

(4)

L’«Interbull Centre» dovrebbe pertanto essere designato come centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all’armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina. La designazione va rivista regolarmente in conformità all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente centro è designato come centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all’armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina:

Interbull Centre

Department of Animal Breeding and Genetics

Swedish University of Agricultural Science — SLU

Ulls väg 26,

Box 7023

SE-750 07 Uppsala

Svezia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.

Fonte: Eur – LEX