Oggetto: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19).

Si fa riferimento al regolamento in oggetto specificato ( pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2020 serie L 98) e, in particolare, a quanto ivi prescritto per gli scambi nell’Ue di animali vivi e prodotti germinali.

In proposito si evidenzia innanzitutto che questa Direzione in applicazione dell’articolo 2 ha comunicato alla Commissione Ue e ai Paesi membri dell’Ue che intende applicare tale regolamento.

Si informa inoltre, per gli aspetti di competenza di codesti UVAC e regioni, che, per quanto concerne gli scambi nell’Ue sopra citati, e in applicazione dell’articolo 4 del regolamento in questione, è stato rappresentato dalla Scrivente, sempre alla Commissione Ue e ai Paesi membri, al fine di agevolare le relative procedure, per preservare le filiere e per l’esecuzione dei controlli ufficiali in questo periodo eccezionale, quanto segue.

Non è necessario, per il periodo di applicazione del regolamento “de quo” previsto almeno fino al 1° giugno prossimo, che siano trasmesse, per le spedizioni delle partite degli animali vivi e del materiale germinale in Italia, e quindi per l’effettuazione dei controlli ufficiali a destino, anche le copie scansionate degli originali dei certificati sanitari ma si ritiene sufficiente, a tal fine, l’immissione dei certificati elettronici validati nel TRACES (ciò nonostante non sia possibile attualmente l’applicazione della firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) 2019/1715 nella certificazione immessa nel TRACES) con allegato il PDF della dichiarazione prescritta dall’articolo 4 del regolamento attestante che l’originale del certificato/attestazione ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile .

Tale possibilità è consentita dal sistema TRACES e pertanto in questo modo la citata dichiarazione può raggiungere automaticamente l’autorità competente preposta ai controlli.

La verifica delle certificazioni validate rilasciate nel sistema TRACES si configura, pertanto, e necessariamente, come un controllo documentale ufficiale.

Si invita a voler trasmettere questa comunicazione ai Servizi veterinari territorialmente competenti preposti ai controlli sulle partite di animali vivi e materiale germinale introdotte dai paesi Ue.

La nota è disponibile qui per il download.

 

Fonte: Rete di Sorveglianza Epidemiologica del Veneto