Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 179 del 9 giugno 2020 è stato pubblicato il REGOLAMENTO (UE) 2020/757 DELLA COMMISSIONE dell’8 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
La modifica riguarda il trasporto a un impianto di detossificazione di oli di pesce e farina di pesce destinati alla produzione di materie prime per mangimi. In particolare, l’art. 1 stabilisce la seguente modifica:
1) all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Il trasporto di oli di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 per la produzione di materie prime per mangimi, diversi da quelli importati da un paese terzo, da un impianto di trasformazione per la produzione di farina di pesce e olio di pesce riconosciuto a un impianto per mangimi registrato o riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 e riconosciuto conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005 in un altro Stato membro ai fini della detossificazione conformemente ai processi di cui al regolamento (UE) 2015/786 della Commissione (*1) avviene conformemente alle norme di cui all’allegato VIII, capo VII.
(*1) Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 10).»;”
2) l’allegato VIII è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
L’allegato del Reg. (UE) n. 2020/757 prescrive quanto segue:
All’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il testo seguente:
«Capo VII
TRASPORTO A UN IMPIANTO DI DETOSSIFICAZIONE DI OLI DI PESCE E FARINA DI PESCE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI
1.Gli operatori che intendono trasportare oli di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla produzione di mangimi da un impianto di trasformazione per la produzione di oli di pesce e farina di pesce riconosciuto a un impianto per mangimi registrato o riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 e riconosciuto conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005 in un altro Stato membro ai fini della detossificazione conformemente ai processi di cui al regolamento (UE) 2015/786 presentano all’autorità competente del luogo di destinazione una domanda di accettazione della partita.
La domanda è redatta utilizzando il formato standard per le domande e le autorizzazioni di cui all’allegato XVI, capo III, sezione 10, del regolamento (UE) n. 142/2011.
2.L’autorità competente dello Stato membro di destinazione di cui al punto 1 informa l’operatore della propria decisione in merito alla partita rinviando la domanda di cui al punto 1, secondo comma, compilata di conseguenza.
3.L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica la spedizione di ogni singola partita all’autorità competente dello Stato membro di destinazione mediante il sistema Traces, conformemente alla decisione 2004/292/CE.
4.I punti da 1 a 3 del presente capo non si applicano agli oli di pesce e alla farina di pesce di materiali di categoria 3 immessi sul mercato per la produzione di mangimi in cui, durante i controlli ufficiali, sono stati rilevati livelli eccessivi di diossine e/o policlorobifenili (PCB).».
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Fonte: Eur-Lex