Nella GU n. 215 del 29 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che reca l'”Istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi“. Il soggetto beneficiario è definito all’art. 1 come l’impresa agricola di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli, nati allevati e macellati in Italia, che rispetti le condizioni di cui al presente decreto; l’impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello o di suino, nati allevati e macellati in Italia, che attivi forme di ammasso privato ai sensi del Titolo secondo del presente decreto. L’impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione latte di bufala ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899. Sono in ogni caso escluse le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019“.

Nell’art. 2 viene riportato l’ambito di applicazione: il DM definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 222, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 (DL Rilancio)  che reca  l’istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi, ed in particolare stabilisce: i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso; la procedura per l’ammissione all’aiuto; i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto.

Nell’art. 3, sono dettagliate le risorse disponibili (90 milioni per il 2020) e filiere oggetto di intervento. In particolare, le filiere zootecniche oggetto dell’intervento sono: suinicola, ovicaprina, cunicola, del latte bufalino e del vitello da carne. Il riparto tra le filiere è così quantificato:

a) filiera suinicola 30 milioni di euro;
b) filiera cunicola 4 milioni di euro;
c) filiera delle carni di vitello 20 milioni di euro;
d) filiera caprina 0,5 milioni di euro;
e) filiera ovicaprina 8,5 milioni di euro;
f) ammasso privato di carni di vitello 15 milioni di euro;
g) ammasso privato di prosciutti di suino a denominazione d’origine protetta (DOP) 10 milioni di euro;
h) filiera del latte bufalino 2 milioni di euro, come incremento delle risorse di cui all’art. 3 comma 3, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitivita’ delle filiere».

In particolare, l’art. 10 riguarda l’Ammasso privato vitello. La somma stanziata è di 15 milioni, da destinare ad aiuti all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi. I prodotti ammissibili all’aiuto di cui al presente articolo riguardano le carni fresche o refrigerate, appartenenti ai codici doganali 0201 10 00. Il periodo di stoccaggio è fissato in novanta giorni, con un importo complessivo dell’aiuto pari a 1.785 euro per tonnellata di prodotto. Per poter beneficiare dell’aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile, originari da animali allevati e macellati in Italia. Esse devono inoltre avere i seguenti seguenti requisiti:

a) provenire da animali macellati come da Reg. (CE) n. 853/2004 e Reg. (CE) n. 854/2004;
b) essere prive di caratteristiche che le rendano inidonee all’ammasso o alla successiva utilizzazione;
c) non provenire da animali macellati d’urgenza;
d) essere conferite all’ammasso allo stato fresco al momento del conferimento e conservate durante lo stoccaggio allo stato congelato ed essere ottenute da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.

Le indicazioni per presentare le domande all’ammasso privato (vitello) sono riportate all’art. 11, mentre l’art. 12 reca le disposizioni relative all’entrata in ammasso. Come riportato all’art. 14, gli aiuti di cui al Titolo I – Sovvenzioni sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19).

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Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana