Risposta comune data dal Sig. Andriukaitis a nome della Commissione europea

Interrogazioni scritte: P-004374/18, P-004499/18

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 21/2004, tutti gli ovini e i caprini devono essere identificati mediante due mezzi di identificazione e gli Stati membri sono tenuti a comunicare a tutti gli altri Stati membri ed alla Commissione il modello dei mezzi e degli strumenti di identificazione utilizzati nel suo territorio.

Se lo strumento principale è un marchio auricolare convenzionale, il secondo è un marchio elettronico o un bolo ruminale. Per gli animali non coinvolti nel commercio all’interno dell’Unione, il secondo strumento può essere un marchio elettronico sul pastorale o un transponder iniettabile.

Negli Stati membri a bassa popolazione di ovini e caprini a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, per gli animali non coinvolti negli scambi all’interno dell’Unione, il secondo strumento può essere un marchio auricolare convenzionale o un marchio sul pastorale o un tatuaggio.

Se lo strumento principale è un marchio elettronico o un bolo ruminale, il secondo è un marchio auricolare convenzionale o un segno sul pastorale. Per gli animali non coinvolti nel commercio all’interno dell’Unione, il secondo mezzo può essere anche un tatuaggio.

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono disponibili sul sito web della Commissione e il bolo ruminale è autorizzato almeno dalla Danimarca, dall’Irlanda, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito.

Gli Stati membri sono responsabili di adottare tutte le misure necessarie per garantire che tutti gli animali siano identificati nel loro territorio mediante un’identificazione approvata dall’autorità competente.

Fonte: Parlamento Europeo