La Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute ha diramato una nota circolare avente per oggetto: “Esportazione di carne e prodotti a base di carne verso il Canada – elementi di chiarimento alla nota DGISAN n. 24547 del 2 luglio 2020“. I chiarimenti fanno seguito ad alcuni quesiti sulle modalità di applicazione ed implementazione dei controlli aggiuntivi richiesti per l’esportazione di carni e prodotti a base di carne verso il Canada di cui alla nota indicata in oggetto e di seguito denominata Circolare Canada.

In particolare, per quanto concerne la procedura da applicare presso gli stabilimenti di macellazione per il controllo dell’acqua trattenuta dalle carcasse nella fase post eviscerazione (Water retained), la Direzione conferma che la procedura si applica esclusivamente agli stabilimenti che esportano carni fresche direttamente verso il Canada e che gli schemi di monitoraggio inseriti nell’allegato 1 che identificano le frequenze di campionamento si applicano ai processi di raffreddamento tipo Spray chilling. Nella circolare, per questi due aspetti vengono aggiunti altri dettagli.

Le modalità di controllo dei processi produttivi, prerequisiti (SOP e SSOP) e dell’HACCP si applicano a tutti gli impianti inseriti in lista export Canada.

Per gli stabilimenti che producono/esportano prodotti trasformati, in merito al requisito Listeria monocytogenes in prodotti pronti al consumo (RTE – ready to eat) destinati all’export verso il Canada, viene precisato che:

  • il Canada, a differenza degli USA, non applica il criterio “assenza di Listeria monocitogenes, ma accetta nei prodotti RTE la presenza del microrganismo sino a 100 ufc/g a patto che siano rispettate alcune condizioni. A fronte di tali condizioni, diversamente da quanto stabilito per gli impianti che esportano in USA, i prodotti RTE fabbricati per il mercato canadese non devono necessariamente subire uno step di letalità (abbattimento di 5 log per L. monocytogenes);
  • gli OSA devono procedere con la classificazione del prodotto, l’identificazione dell’alternativa e la definizione dell’RRL (maggiori dettagli all’interno della nota circolare).

La responsabilità sul rispetto dei requisiti aggiuntivi canadesi è in capo all’OSA che esporta in funzione del fatto che tale figura è chiamata a fornire le garanzie richieste dall’importatore canadese ai sensi della normativa canadese (SFCR). In caso di processi produttivi in cui intervengono più OSA, spetta all’esportatore acquisire le informazioni pertinenti i processi a monte.

La Direzione ricorda inoltre che entro il 31 dicembre 2020, le Autorità Competenti Locali (ACL) dovranno verificare, presso gli OSA che intendono mantenere l’inserimento in lista Canada, l’adeguamento dei Piani di Autocontrollo e l’impostazione del Piano di campionamento coerente con le disposizioni della Circolare Canada.

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Fonte: FNOVI