Il Ministero della Salute ha autorizzato all’immissione in commercio il medicinale veterinario Contruerme 100 mg/ml, sospensione per uso orale per ovini. Riportiamo qui di seguito il testo dell’autorizzazione.

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Contruerme 100 mg/ml sospensione per uso orale per ovini

DECRETO N. 100 DEL 13/10/2020
Medicinale veterinario Contruerme 100 mg/ml sospensione per uso orale per ovini

TITOLARE A.I.C.:
La ditta IZO S.r.l. a socio unico Via San Zeno, 99/A 25124 Brescia (BS), Codice fiscale 00291440170;

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:
Lo stabilimento IZO S.r.l. a socio unico S.S. 234 Km 28.2 27013 Chignolo Po (PV);

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.: Confezione da 1 litro: AIC n. 104914015
Confezione da 2,5 litri: AIC n. 104914027

COMPOSIZIONE:
1 ml di sospensione contiene:
Principio attivo:
Albendazolo micronizzato 100 mg
Eccipienti:
Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Ovini: Controllo e trattamento delle infestazioni da nematodi e cestodi gastrointestinali (Ostertagia spp., Haemonchus contortus, Nematodirus spp., Chabertia ovina, Galgeria, Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Tricostrongylus spp., Moniezia – proglottidi e scolici) e delle infestazioni respiratorie (Dictyocaulus, Muellerius Protostrongylus) ed epatiche (Fasciola, Fascioloides, Dicrocoelium).

SPECIE DI DESTINAZIONE: Ovini;

TEMPI DI ATTESA: Ovini:
Carne e visceri: 4 giorni Latte: 96 ore (8 mungiture).

VALIDITA’:
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

REGIME DI DISPENSAZIONE:
Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

EFFICACIA DEL DECRETO:
Il presente decreto acquista efficacia all’atto della notifica all’impresa interessata, e sarà pubblicato sul Portale del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

Fonte: Ministero della Salute