Agricoltura, filiere in crisi: 426 milioni destinati all’esonero per i primi sei mesi 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura; 90 milioni mirati all’istituzione di un Fondo emergenziale espressamente istituito a supporto del settore zootecnico, finalizzato all’erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno al settore, con particolare riferimento all’ammasso privato.
Il 3 luglio scorso, la V Commissione Bilancio ha concluso l’esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del DL 34/2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per quanto concerne le misure per l’agricoltura, riportiamo l’art. 222 modificato in base agli emendamenti approvati. L’intervento per la decontribuzione assicurata per sei mesi, misura riconosciuta nel limite dei 426 milioni ha l’obiettivo di assicurare a molte imprese del settore agricolo di beneficiare di un sostegno economico immediatamente fruibile. Oltre a questo, l’emendamento rafforza, rifinanziandolo con 30 milioni di euro, lo strumento della cambiale agraria, per consentire liquidità alle imprese che operano nel settore agricolo, dell’agriturismo e della pesca, beneficiando di credito immediato da parte di Ismea attraverso prestiti fino a 30 mila euro, a tasso zero e con una forte semplificazione delle procedure burocratiche da affrontare. Nello stesso emendamento approvato, infine, viene previsto anche il rifinanziamento di 30 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale, per sostenere le imprese agricole danneggiate sia dagli effetti del Covid-19 che dagli attacchi della cimice asiatica.
Art. 222.
(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica «COVID-19», sono individuate le misure di cui al presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all’ammasso privato e al settore. Con uno o più decreti dei Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita a ISMEA la somma di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
5. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
6. L’articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
«520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica sociale ed ambientale delle filiere agroalimentari incentivando una maggiore integrazione ed una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 521».
7. L’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura a causa della diffusione dell’emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura nonché di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni».
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3, 4 e 5 determinati in 576,1 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede quanto a 496,1 milioni di euro ai sensi dell’articolo 265 e quanto a 80 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 7.
9. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L’indennità è erogata con le modalità previste dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3,8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Mipaaf, Ministro Teresa Bellanova: “Così sosteniamo rilancio produttivo e occupazionale“
Soddisfatta, Teresa Bellanova si esprime così sulla pagina ufficiale Facebook: “È un punto importante, l’emendamento sulla decontribuzione approvato ieri alla Camera. Avevamo garantito sostegno alle imprese delle filiere in crisi, e abbiamo mantenuto la parola. Una misura significativa, immediatamente applicabile, grazia alla quale investiamo 430 milioni di euro per tagliare i contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori e dare respiro alle nostre aziende.
Ne sono convinta: è di questo che ha bisogno il Paese per ripartire. Vogliamo tutelare le aziende, permettere loro di tornare a crescere e diventare sempre più competitive. Vogliamo salvaguardare i lavoratori, garantendo a chi ha già un lavoro di mantenerlo, a chi non lo ha di trovarlo. Vogliamo difendere la legalità, il lavoro regolare, le tante aziende oneste di questo Paese, incentivando gli strumenti per semplificare e premiando la leale concorrenza fra imprese.
Con la decontribuzione mettiamo in campo risposte incisive a tutti questi temi, e proprio per questo credo opportuno che questo paradigma non si limiti solo all’agricoltura ma debba essere esteso a quanti più settori possibili.
Perchè l’Italia riparte solo così, con meno tasse e più opportunità, per tutti.”
Fonti: Camera dei Deputati – Teresa Bellanova – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali