E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 144 del 7 maggio 2020 il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/625 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione e la decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento e le condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.
Alcune categorie di partite di alimenti e mangimi sono escluse dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2019/1793 a condizione che il loro peso lordo non sia superiore a 30 kg. Dato che i pericoli riguardano i prodotti stessi e non i loro contenitori immediati o imballaggi, questo limite di peso dovrebbe riguardare solo i prodotti stessi. Con questa premessa, l’art. 1.3 del Reg. (UE) n. 2019/1793 viene modificato al fine di sostituire il riferimento al peso lordo con un riferimento al peso netto. Oltre a questo, l’art. 12 del Reg. (UE) n. 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità. La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il RASFF, le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nonché le relazioni semestrali sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri nel 2019 hanno evidenziato la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati citati. Alcune modifiche specifiche riguardano anche prodotti quali le farine e le polveri di arachidi, che presentano lo stesso rischio delle forme di tali alimenti e mangimi attualmente elencate negli allegati I e II del Reg. (UE) n. 2019/1793. Tutte le voci riportate in tali allegati e relative alle arachidi vengono modificate per comprendere le farine e le polveri di arachidi. Analogamente, i panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide presentano lo stesso rischio delle forme di tale prodotto attualmente elencate negli allegati I e II del Reg. (UE) n. 2019/1793. Alcune voci dell’allegato I di tale regolamento relative alle arachidi non comprendono le arachidi nella forma sopra menzionata: di conseguenza, con il Reg. (UE) n. 2020/625 vengono modificate tutte le voci relative alle arachidi figuranti nell’allegato I del Reg. (UE) 2019/1793 per includere i panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide. Inoltre, le norme stabilite dal Reg. (UE) n. 2019/1793, dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 sono sostanzialmente collegate, poiché riguardano tutte l’istituzione di misure supplementari che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi a causa di un rischio individuato e che si applicano a seconda della gravità del rischio: in tal senso, rendendosi necessario facilitare l’applicazione corretta e completa delle norme pertinenti, vengono riunite in un unico atto le disposizioni concernenti l’incremento temporaneo dei controlli ufficiali di determinati alimenti e mangimi di origine non animale e le rispettive misure di emergenza. La decisione di esecuzione 2014/88/UE e il Reg. (UE) 2015/943 sono perciò abrogati e le loro disposizioni vengono trasferite nel Reg. (UE) 2019/1793, così modificato.
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Fonte: Eur-Lex