Oggetto: Procedura di notifica relativa alla legislazione sul glifosato in Austria

Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 138
Alexander Bernhuber

La legge che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Federale il 31 luglio 2019 e che è stata successivamente presentata a scopo di notifica mira a vietare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti glifosato conformemente al principio di precauzione.

Il periodo di sospensione durerà di conseguenza fino al 29 novembre 2019.

Nella risposta alla mia interrogazione parlamentare (P-002153/2019), il commissario Vytenis Andriukaitis, scrivendo a nome della Commissione europea, ha indicato che la linea di condotta intrapresa dal Parlamento austriaco non era in linea con i requisiti della Direttiva (UE) 1535/2015.

Nella summenzionata risposta all’interrogazione parlamentare, il commissario Vytenis Andriukaitis ha dichiarato che “un divieto generale […] non sarebbe in linea con il diritto comunitario“.

1 Intende la Commissione, in quanto “custode dei trattati”, emettere un parere dettagliato in relazione alla procedura di notifica (2019/419/A) entro il termine applicabile?

2 Su quali basi viene espresso il parere giuridico nella risposta all’interrogazione parlamentare P ‑ 002153/2019 secondo cui “un divieto generale […] non sarebbe in linea con il diritto comunitario”?

3 Concorda la Commissione che, alla luce della violazione dei requisiti procedurali (notifica solo dopo l’adozione di una decisione) o dell’adozione di un “divieto generale” che sembra essere contrario al diritto dell’UE, le procedure di infrazione dovrebbero essere avviate come ultima risorsa se necessario?

Risposta data dalla sig.ra Kyriakides a nome della Commissione europea (7.1.2020)

Per quanto riguarda la notifica 2019/419/A, il 29 novembre 2019 la Commissione ha informato l’Austria che, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/15351, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi norma tecnica prima della sua adozione. Dato che l’atto austriaco era già stato adottato al momento della notifica, la Commissione ha ritenuto che ai sensi di detta direttiva non potesse essere fornito alcun commento sulla sostanza del testo notificato.

La Commissione conferma che un divieto generale di una sostanza attiva al di fuori del regolamento sui prodotti fitosanitari (plant protection products, PPP)  solleva preoccupazioni in relazione alle norme di base relative alla loro autorizzazione e al rinnovo contenute negli articoli 29-46. Gli Stati membri devono valutare e di conseguenza autorizzare o rifiutare l’autorizzazione di qualsiasi nuovo PPP, o rinnovare, modificare o revocare un’autorizzazione esistente. Il divieto potrebbe interferire con le autorizzazioni valide per i PPP contenenti il principio attivo glifosato, che trasferisce i diritti individuali ai titolari delle autorizzazioni. Inoltre, il regolamento UE sui prodotti fitosanitari contiene una serie di strumenti giuridici che consentono agli Stati membri di prevenire o limitare l’uso di prodotti fitosanitari contenenti sostanza attiva specifica nel loro territorio a determinate condizioni (ad esempio, articolo 21 (revisione anticipata di un’approvazione) o articoli 69 a 71 (misure di emergenza)) in caso di reali preoccupazioni relative alla sostanza attiva.

Le procedure di infrazione possono essere prese in considerazione in caso di inosservanza del diritto dell’UE, applicazione errata o mancata applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri. Prima di avviare procedure di infrazione, potrebbe essere opportuno l’impiego di altri meccanismi esistenti (ad es. rafforzamento della valutazione della conformità, dialoghi con gli Stati membri).

 

Fonte: Parlamento Europeo