E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU n.170 del 22-7-2019) il Decreto 18 marzo 2019 del MiPAAFT recante “Modifica del decreto 9 dicembre 2016, concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori“.
Visto l’art. 26.3 del Reg. (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine od il luogo di provenienza dell’ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo par. 8, l’applicazione all’adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione e visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione dell’art. 26.3 del Reg. (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento, considerata l’importanza di evitare una lacuna normativa nel tempo intercorrente tra il 1° aprile 2020 data di entrata in applicazione del Reg. (UE) n. 2018/775 ed il termine della sperimentazione prevista dal decreto sull’origine del latte, il MiPAAFT ed il MISE decretano la modifica dell’art. 7.1 (Disposizioni transitorie e finali) estendendo l’applicazione del decreto dal 31 marzo 2019 al 31 marzo 2020, considerando anche il comma 3 dell’art.7:
“3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all’art. 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.”
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana