Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 maggio 2019, la Commissione europea ha adottato la

RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/794 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2019
relativa a un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di determinate sostanze che migrano da materiali e articoli destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari

in virtù dell’autorizzazione prevista dall’art. 53 del Reg (CE) n. 882/2004, al fine di stabilire la prevalenza di rischi potenziali associati a mangimi, alimenti e animali.

Dal punto di vista normativo, il Reg. (CE) n. 1935/2004 stabilisce requisiti generali in materia di sicurezza dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in particolare per quanto riguarda il trasferimento negli alimenti di componenti di tali materiali. A norma dell’art 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono state inoltre istituite misure specifiche per gruppi di materiali destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari, come i materiali costituiti da plastica: per essi è stato istituito un elenco di sostanze autorizzate a norma del Reg. (UE) n. 10/2011. Alcune di queste sostanze autorizzate sono inoltre soggette a restrizioni, compresi i limiti di migrazione specifica (LMS), che ne limitano la migrazione nei o sui prodotti alimentari.

Il quadro definito dalle informazioni provenienti dal sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) indica varie non conformità relative alla migrazione di determinate sostanze dai materiali a contatto (MOCA) con gli alimenti. Tuttavia, non vi sono ancora adeguate informazioni per determinare in misura sufficiente la prevalenza nei prodotti alimentari di tali sostanze che vanno incontro a migrazione. In particolare, nei consideranda si prendono in considerazione alcuni tipi di sostanze:

  • ammine aromatiche primarie: sono una famiglia di composti, alcuni dei quali sono cancerogeni, mentre altri sono sospettati di essere cancerogeni. Tali sostanze possono generarsi nei MOCA a partire da sostanze autorizzate, dalla presenza di impurità, da prodotti di degradazione o dall’uso di azocomposti per colorare i materiali. L’allegato II del Reg. (UE) n. 10/2011 stabilisce che tali ammine aromatiche primarie non devono migrare da materiali e oggetti di materia plastica nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare. Il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha inoltre determinato la presenza di ammine aromatiche primarie nei tovaglioli di carta colorata a concentrazioni pertinenti ai fini del monitoraggio;
  • formaldeide, autorizzata a livello dell’Unione per essere utilizzata nella fabbricazione di MOCA costituiti da plastica. È soggetta tuttavia a un LMS di 15 mg/kg (espresso come totale di formaldeide e esametilentetrammina);
  • poliammide e melammina: viene citato il Reg. (UE) n. 284/2011 che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l’importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e di Hong Kong, tra cui controlli fisici obbligatori da parte degli Stati membri sul 10% delle partite. Il regolamento è stato introdotto sulla base di numerosi casi di non conformità dovuti al rilascio di elevati livelli di ammine aromatiche primarie da materiali a base di poliammide e di formaldeide da materiali a base di melammina. Nonostante la diminuzione dei casi di non conformità di questi prodotti messa in luce da un’analisi dei dati recente,  il RASFF mostra ancora delle non conformità per alcuni di questi prodotti, e le informazioni a disposizione indicano che l’origine di tali prodotti non è limitata alla Cina e a Hong Kong: servono dunque controlli dei livelli di ammine aromatiche primarie e formaldeide in aggiunta ai controlli effettuati a norma del Reg. (UE) n. 284/2011. Anche la melammina, sostanza autorizzata per la fabbricazione dei MOCA e soggetta a un LMS di 2,5 mg/kg, presenta casi di migrazione da utensili per cucina in plastica a base di melammina: si rendono necessari controlli anche in questo caso;
  • fenolo: anche in questo caso si tratta di una sostanza autorizzata come monomero per la fabbri­cazione di MOCA ed altri tipi di materiali a contatto, comprese le resine epossidiche per vernici e rivestimenti. In un recente parere, l’EFSA ha ridotto la dose giornaliera tollerabile da 1,5 mg/kg di peso corporeo a 0,5 mg/kg di peso corporeo, osservando che esistono molte fonti di esposizione al fenolo in aggiunta ai MOCA;
  • sostanza 2,2-bis(4-idrossifenil)propano [bisfenolo A (BPA)]: è una sostanza autorizzata per essere utilizzata come monomero per la fabbricazione di MOCA, ma è anche utilizzata per altri materiali e articoli destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari, comprese le resine epossidiche utilizzate per vernici e rivestimenti. Un nuovo LMS di 0,05 mg/kg è stato introdotto recentemente dal Reg. (UE) 2018/213 che si applica a MOCA, alle vernici e ai rivestimenti, sulla base di una nuova valutazione dell’EFSA che ha stabilito una dose giornaliera tollerabile temporanea inferiore alla dose giornaliera tollerabile precedente. Anche altri bisfenoli possono essere utilizzati nei MOCA o migrare da essi. In particolare, il 4,4′-diidrossidifenilsulfone, comunemente noto come bisfenolo S (BPS), è utilizzato come monomero per la fabbricazione di polietersulfone e nell’Unione ne è autorizzato l’utilizzo per la fabbricazione di materiali di MOCA con un LMS di 0,05 mg/kg. Non sono disponibili informazioni recenti sulla possibile migrazione  e quelle sull’eventuale uso nei, o migrazione dai, MOCA verniciati o rivestiti sono incomplete;
  • esteri ftalici (ftalati): sono un gruppo di sostanze ampiamente utilizzate come plastificanti e coadiuvanti tecnologici. Cinque ftalati sono autorizzati per essere utilizzati nei MOCA: dibutil ftalato (DBP), benzil butilftalato (BBP), bis(2-etilesile)ftalato (DEHP), ftalato di diisononile (DINP),  ftalato di diisodecile (DIDP). Tali ftalati sono inclusi in una restrizione di gruppo con un LMS (T) pari a 60 mg/kg, insieme a una serie di altre sostanze. A DBP, BBP e DEHP sono applicabili anche singoli LMS, mentre per DINP e DIDP esiste una restrizione di gruppo pari a 9 mg/kg. La concentrazione di questi cinque ftalati è inoltre limitata negli articoli di puericultura destinati all’alimentazione, come stabilito nell’allegato XVII del Reg. (CE) n. 1907/2006. Oltre ai risultati provenienti dal RASFF indicanti una non conformità ai LMS, gli ftalati di cui non è autorizzato l’utilizzo nei MOCA possono anche trovarsi in MOCA e migrare negli alimenti. In più, oltre agli ftalati, anche altre sostanze diverse dagli ftalati sono utilizzate come plastificanti nei materiali destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari. Poiché precedenti lavori degli Stati membri e della Svizzera hanno individuato problemi di conformità per quanto riguarda la migrazione di una di queste sostanze e visto che, per due di esse, vi è possibilità di essere utilizzate come sostituti degli ftalati e le informazioni disponibili sulla loro migrazione nei prodotti alimentari sono scarse o inesistenti, è opportuno verificare la prevalenza di tali sostanze che migrano nei prodotti alimentari;
  • sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS): sono un gruppo di composti che comprende l’acido perfluoroot­ tanoico («PFOA») e il perfluorottano solfonato («PFOS»). A causa delle loro proprietà anfifiliche, tali composti fluorurati sono utilizzati nella produzione di rivestimenti idrorepellenti e liporepellenti, come quelli utilizzati su materiali da imballaggio per prodotti alimentari a base di carta e cartone. Le informazioni fornite da alcuni Stati membri indicano livelli potenzialmente preoccupanti di tali sostanze nei materiali da imballaggio per prodotti alimentari a base di carta e cartone rivestiti. L’utilizzo di PFOA è inoltre limitato per quanto riguarda la produzione e l’immissione sul mercato di articoli, compresi i MOCA ed altri articoli a contatto a decorrere dal 4 luglio 2020, come stabilito nel Reg. (UE) 2017/1000. È pertanto opportuno esaminare ulteriormente la prevalenza di tali sostanze nei materiali destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari;
  • metalli e leghe: sono utilizzati nei MOCA, compresi gli utensili per cucina e per la tavola e le apparecchiature di trasformazione dei prodotti alimentari. A livello dell’UE sono stabiliti diversi LMS per i metalli che migrano dai MOCA di plastica; le informazioni fornite dal RASFF indicano tuttavia una serie di casi di non conformità degli utensili per cucina e per la tavola in metallo, sulla base di valutazioni del rischio o della legislazione nazionale. Poiché i rischi derivanti da determinati metalli come il piombo e il cadmio sono ben definiti, è opportuno effettuare controlli sulla migrazione di metalli nei prodotti alimentari e migliorare la comprensione della prevalenza della migrazione dei metalli, in particolare dai materiali e degli oggetti importati destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari, nonché dai prodotti tradizionali e artigianali.

L’obiettivo principale della raccomandazione è stabilire la prevalenza delle sostanze che migrano nei prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari o la prevalenza di sostanze nel materiale o nell’oggetto destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari.

Destinatari della raccomandazione sono gli Stati membri, ai quali si raccomanda di:

  • attuare il piano coordinato di controllo per i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari secondo quanto indicato nell’allegato della raccomandazione;
  • comunicare i risultati dei controlli ufficiali effettuati in conformità dell’allegato;
  • comunicare i risultati ottenuti nell’ambito di eventuali controlli precedenti effettuati nei cinque anni precedenti il 1o gennaio 2019. Tali controlli dovrebbero riguardare le sostanze contenute in, o che migrano da, materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari oggetto della presente raccomandazione ed essere eseguiti conformemente alla pertinente legislazione sui materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari e sui controlli ufficiali. I risultati dovrebbero essere comunicati in conformità all’allegato;
  • in caso di non conformità, prendere in considerazione ulteriori azioni volte a garantire il rispetto della normativa a norma dell’art. 54 del Reg. (CE) n. 882/2004. Fatti salvi altri obblighi di comunicazione, tali azioni volte a garantire il rispetto della normativa non dovrebbero essere comunicate alla Commissione nel contesto della presente raccomandazione.

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