MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 20 luglio 2018
Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualita’ «prodotto di montagna» in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale. (18A05207)
(GU n.181 del 6-8-2018)
Lo scopo del decreto è quello di agevolare le attività di controllo legate all’utilizzo dell’indicazione «prodotto della montagna» per i prodotti di origine animale, fornendo le indicazioni per la verifica dei requisiti di conformità sull’origine degli alimenti somministrati agli animali di allevamento, salvo le norme in materia di igiene, preparazione e commercio dei mangimi previste dalla normativa nazionale e UE.
Per poter utilizzare l’indicazione facoltativa “prodotto di montagna” sugli alimenti di origine animale derivati da ruminanti, la porzione di mangimi prodotti in zona di montagna, somministrata agli animali e costituente la dieta annuale, espressa in percentuale sulla sostanza secca, non deve essere inferiore al 60% per i ruminanti, percentuale che non si applica agli animali transumanti nei periodi in cui sono allevati al di fuori delle zone di montagna. L’operatore deve adottare un sistema di rintracciabilità per consentire alle autorità di controllo la pronta verifica di conformità ai requisiti previsti, su supporto informatico o cartaceo. Le indicazioni relative alla tracciabilità dei mangimi di montagna possono essere contenute nelle registrazioni previste dal Reg. (CE) n. 183/2005.
In ogni fase i mangimi di montagna devono essere tenuti distinti dagli altri mangimi mediante la detenzione in appositi locali oppure, se detenuti negli stessi locali, mediante l’apposizione di un apposito cartello che specifichi la provenienza degli stessi da zone di montagna e, nel caso in cui siano miscelati con altri prodotti di origine agricola non ottenuti in zone di montagna, la percentuale di mangimi provenienti da zone di montagna. Inoltre, ogni trasferimento/cessione di mangimi di montagna va accompagnato dalla dichiarazione in allegato al decreto (vedere link riportato sotto), la quale può essere omessa qualora le indicazioni presenti nella stessa, siano riportate sulla documentazione commerciale che scorta il mangime di montagna. Ai fini della tracciabilità, il lotto di produzione (o di confezionamento, se diverso) devono figurare su dichiarazione, documentazione commerciale ed imballaggi. La documentazione commerciale va conservata per almeno 5 anni.
Vi sono poi dei requisiti ai quali gli specifici operatori devono attenersi. In sede di controllo, l’allevatore di montagna dovrà fornire:
- numero, specie animale, codice ASL dell’allevamento di montagna;
- la dieta annuale adottata, specificando la razione alimentare espressa anche in sostanza secca, in particolare indicando quantità e tipologia di mangimi di montagna e non, se impiegati. Per gli allevamenti che utilizzano esclusivamente mangimi di montagna nell’alimentazione degli animali, il dato relativo alla sostanza secca non è richiesto.
Quando i mangimi provengono dalla stessa azienda di allevamento (anche se solo in parte), l’allevatore dovrà mettere a disposizione i seguenti elementi, oltre a tenere aggiornato il fascicolo aziendale:
- elenco dei terreni destinati alla produzione di alimenti per i capi allevati, identificati dagli estremi catastali;
- piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all’alimentazione del bestiame) e i dati sulle produzioni ottenute nell’ultimo triennio;
- documentazione (documentazione commerciale e/o dichiarazione come da allegato al presente decreto) che attesti gli approvvigionamenti extra aziendali di mangimi di montagna.
Se l’allevatore di montagna opera in regime biologico, la conformità contempla anche la presenza di relativa certificazione ai sensi del Reg. (CE) 834/2007; inoltre, le superfici dell’azienda destinate a pascolo e alla produzione di mangimi, come da fascicolo aziendale, devono essere collocate in zona di montagna.
Per quanto riguarda i produttori primari, oltre a mantenere aggiornati i relativi fascicoli aziendali, essi devono mettere a disposizione degli Organi di controllo almeno:
- gli elenchi dei terreni destinati alla produzione di mangimi, identificati dagli estremi catastali;
- i piani colturali (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all’alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell’ultimo triennio;
- nelle registrazioni tenute ai sensi del Reg (CE) n. 183/2005, allegato I, parte A II punto 2 lettera e), riporteranno anche gli elementi che correlano i mangimi di montagna prodotti in azienda con quelli ceduti.
Anche gli intermediari e distributori dovranno attenersi ad alcuni requisiti. In particolare, in relazione ai mangimi di montagna ceduti, oltre alla documentazione attestante la cessione, devono possedere un’adeguata documentazione che giustifichi le forniture.
Infine, per quanto riguarda il mangimificio che produce e/o confeziona mangimi di montagna deve tenere una tracciabilità dei mangimi di montagna introdotti, lavorati, confezionati, ceduti/trasferiti, andando ad inserire nella documentazione di tracciabilita’ gli elementi che correlano i mangimi di montagna in ingresso, con quelli lavorati e/o confezionati e quelli in uscita.
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