REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2017

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2013 o il 1o agosto 2014, possano decidere di rendere disponibile una determinata percentuale dei loro massimali nazionali annui dei pagamenti diretti a titolo di sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

(2)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Francia, la Lituania e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione entro il 1o agosto 2017 la loro decisione di riesaminare, per gli anni civili 2018 e 2019, la loro precedente decisione di trasferire una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui dei pagamenti diretti alla programmazione dello sviluppo rurale finanziata nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(3)

È pertanto necessario adattare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di incorporare le modifiche proposte per i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti. È altresì necessario adeguare l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di rispecchiare tali modifiche nella corrispondente ripartizione annuale per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono sostituiti dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

 

Allegati: CELEX32018R0162ITTXT

 

Fonte: EUR – Lex