Il MIPAAF approva il piano di controllo relativo alla STG “latte fieno” registrata in ambito Unione Europea ai del sensi del Regolamento (EU) n°1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari. Con il Regolamento di esecuzione (UE) n°304/2016 (2 Marzo 2016) fu iscritta nel registro delle Specialità Tradizionali Garantite europeo la denominazione “Heumilch”, “Haymilk”, Latte fieno”, Lait de foin”, Leche de heno”. Ma di cosa si tratta.

Il termine specialità tradizionale garantita, meglio noto con l’acronimo STG, è un marchio di origine introdotto dalla Unione Europea volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Questa certificazione, disciplinata dal regolamento CE n. 509/2006 (che sostituisce il precedente n. 2082/92), diversamente da altri marchi, quali la denominazione di origine protetta(DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP), si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una “specificità” legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.

Il latte iscritto a questa STG può essere destinato per ogni uso alimentare come fresco, UHT, yogurt e formaggi per cui in questi prodotti andrà indicato sull’etichetta la dizione “con latte fieno”. Quattro sono gli importanti vincoli normati e che si riferiscono essenzialmente alla nutrizione degli animali. Il primo è il divieto di utilizzazione OGM. Il secondo l’esclusione assoluta di ogni forma di alimento insilato sia per l’alimentazione destinata ad ogni fase dell’allevamento delle bovine da latte che la detenzione in azienda. Allo stesso modo di quanto avviene per produzione del Parmigiano Reggiano ma per diverse motivazioni. Il terzo è relativo al divieto d’impiego di certi alimenti umidi, oltre agli insilati, come la trebbia di birra, le patate, i distillers e le polpe ad eccezione del melasso. E’ inoltre vietato l’uso di urea. Tutti gli altri alimenti non esplicitamente vietati sono ammessi. Il quarto è relativo al fatto che la quota di concentrati della dieta non deve mai superare , ed in ogni fase del ciclo produttivo della bovina, il 25% della sostanza secca della razione somministrata e quindi ingerita.

A titolo d’esempio questa limitazione è del 50% nel disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano e del 30% della linea guida di Slow Food presentata a Bra (Cuneo) il 12 Giugno 2017. In molti di questi disciplinari viene limitato l’uso dei concentrati e con varie motivazioni più o meno esplicite che fanno riferimento alla difesa della “naturalità” del comportamento alimentare delle bovine, al fatto che mangiando fieno e erba il latte si possa arricchire di sostanze che hanno effetti benefici sulla salute umana o semplicemente perché questa è una tradizione.

 

Per approfondire in allegato il piano di controllo: PDC e schema STG LATTE_FIENO