Il 19 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 9 dicembre 2016 relativo all’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari. L’articolo 1 del decreto definisce l’ambito di applicazione, che include “tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, preimballati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano“.
Inoltre, lo stesso articolo esclude dall’ambito di applicazione:
- i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP), disciplinati dal Reg. (UE) N. 1151/2012,
- i prodotti biologici, che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) N. 834/2007,
- il latte fresco.
La ragione per cui il latte fresco è stato escluso dall’applicazione del Decreto si rintraccia in una normativa antecedente, corrispondente al Decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004 Rintracciabilità e scadenza del latte fresco. La responsabilità dell’indicazione dell’origine del latte fresco in etichetta ricade sugli stabilimenti di trattamento del latte e di fatto deve corrispondere al riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.
Il Decreto stesso individua due scenari:
– «origine del latte crudo» , nel caso sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti. Si può quindi avere uno dei seguenti casi: l’indicazione della/delle provincia/e italiana/e o del Paese dell’Unione europea; in alternativa è consentito indicare: la/le regione/i italiana/e oppure il Paese dell’Unione europea. In alternativa, è possibile riscontrare l’indicazione «Italia» o il nome del Paese dell’Unione europea nel caso di provenienza del latte crudo dall’Italia o da altro singolo Paese UE, oppure «UE» qualora il latte provenga da più Stati Membri;
– nel caso in cui non sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine, andrà riportata la dicitura «Origine del latte» accompagnata dall’indicazione della/le provincia/e italiana/e o del Paese dell’Unione europea; in alternativa, si potrà indicare la/le regione/i italiana/e oppure il Paese dell’Unione europea, «Italia» (o il nome del Paese dell’Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall’Italia o da altro singolo Paese UE; «UE», nel caso di provenienza del latte da più Paesi membri; «Paesi terzi» nel caso di provenienza del latte sia da Paesi dell’Unione europea che da Paesi extra dell’Unione europea o solo da Paesi extra dell’Unione europea.