Il 19 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 9 dicembre 2016 relativo all’indicazione dell’origine in etichetta  della  materia  prima  per  il latte e i prodotti lattieri caseari. L’articolo 1 del decreto definisce l’ambito di applicazione, che include “tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1,  preimballati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati  al  consumo umano“.

Inoltre, lo stesso articolo esclude dall’ambito di applicazione:

  • i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette  (DOP)  e  di   indicazioni  geografiche  protette (IGP), disciplinati dal Reg. (UE) N. 1151/2012,
  • i prodotti biologici, che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) N. 834/2007,
  • il latte fresco.

La ragione per cui il latte fresco è stato escluso dall’applicazione del Decreto si rintraccia in una normativa antecedente, corrispondente al Decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del  27  maggio  2004 Rintracciabilità e scadenza del latte fresco. La responsabilità dell’indicazione dell’origine del latte fresco in etichetta ricade sugli stabilimenti di trattamento del latte e di fatto deve corrispondere al riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.

Il Decreto stesso individua due scenari:

– «origine   del   latte  crudo» , nel  caso  sia  possibile dimostrarne  la provenienza fino agli allevamenti. Si può quindi avere uno dei seguenti casi:  l’indicazione della/delle  provincia/e  italiana/e o  del  Paese dell’Unione europea;  in  alternativa  è  consentito  indicare: la/le regione/i italiana/e oppure il Paese dell’Unione europea. In alternativa, è possibile riscontrare l’indicazione «Italia» o il  nome del Paese dell’Unione europea nel caso  di  provenienza  del latte crudo dall’Italia o da altro singolo Paese UE, oppure «UE»  qualora il latte provenga da più Stati Membri;

– nel caso in cui non sia possibile dimostrarne la  provenienza  fino  agli  allevamenti di origine, andrà riportata la dicitura «Origine del latte» accompagnata dall’indicazione della/le  provincia/e  italiana/e  o  del  Paese dell’Unione europea;  in  alternativa, si potrà indicare la/le regione/i italiana/e oppure il Paese dell’Unione europea, «Italia»  (o  il  nome  del Paese dell’Unione europea) nel caso  di  provenienza  del latte crudo dall’Italia o da altro singolo Paese UE; «UE»,  nel  caso  di  provenienza  del latte da più Paesi membri; «Paesi  terzi»  nel  caso  di provenienza del latte sia da Paesi  dell’Unione  europea  che da Paesi extra dell’Unione europea o solo da Paesi extra dell’Unione europea.