Prestazioni professionali rese da medici veterinari a regime d’impiego/­collaborazione con aziende mangimistiche e non solo ­ Riscontro a segnalazioni pervenute.

 

Roma, 22 dicembre 2016
Prot. n. 6168/2016/F/mgt

Gentile Presidente,

la scrivente Federazione ha preso visione della documentazione trasmessa in allegato ad entrambe le segnalazioni condivise con i nostri uffici, ed ha appreso che alcuni iscritti stigmatizzano la gratuità dell’assistenza veterinaria offerta quale corollario della proposta commerciale per la vendita di strumentazione idonea a rilevare il ‘calore’ delle bovine.

Le circostanze così apprese, per quanto caratterizzate da una certa sommarietà, inducono ad una riflessione sulla legittimità che prestazioni tipiche professionali, riferibili ad una professione intellettuale protetta, siano erogate come proprie da una azienda, avente quale oggetto sociale una attività commerciale, in favore di una indefinita clientela.

Quanto innanzi tracciato è, a parere della scrivente Federazione, condotta idonea ad integrare il reato di esercizio abusivo della professione.

Per quanto innanzi detto neanche le prestazioni eventualmente rese a pagamento – superando così il rilievo mosso alla gratuità ‐ potranno legittimamente essere fatturate direttamente dall’azienda, integrando questa ipotesi una condotta idonea a conƒigurare ipotese di violazioni delle norme che disciplinano la concorrenza, l’evasione fiscale e previdenziale.

Infatti, anche l’eventuale presenza tra i dipendenti dell’azienda di medici veterinari abilitati, non sarebbe circostanza sufficiente a superare la previsione che gli unici soggetti legittimati a porre in essere le attività tipiche della professione sanitaria ‐ e per il cui esercizio, oltre al possesso dei titoli e dell’abilitazione, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo ‐ sono solo ed esclusivamente i singoli medici veterinari o le societàtra professionisti (Stp ‐ in vigore dall’aprile 2013, e regolamentata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla 27/2012 e dal DM 34/2013) che avranno l’oggetto sociale coincidente con l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale per le quali è richiesta, da parte dei soci, l’iscrizione in Albi regolamentati nel sistema ordinistico.

Alla luce di quanto innanzi esposto, per completezza di analisi, si commenta che i casi in esame appaiono poter anche essere oggetto di una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) afƒinché accerti il ricorrere di pratiche commerciali scorrette, per il ricorso a pubblicità ingannevoli sulla vendita di beni o servizi.

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

L’Ufficio FNOVI

FNOVI
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
Via del Tritone, 125 ‐ 00187 Roma
tel. 06 4881190 ‐ 06 485923

 

Fonte: FNOVI