Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02601
presentato da GUIDESI Guido
testo presentato Mercoledì 2 novembre 2016
modificato Giovedì 3 novembre 2016,

seduta n. 701 GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI.

— Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:

la legge 3 febbraio 2011, n. 4, reca disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari prevede l’obbligo di riportare nell’etichetta l’indicazione del luogo di origine o di provenienza;

il regolamento UE n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, all’articolo 9, prevede un elenco delle indicazioni obbligatorie che devono essere riportate in etichetta;

l’attuazione dell’articolo 4 della suddetta legge n. 4 del 2011 è demandata a decreti interministeriali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che definiscono le modalità per l’indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi vengono definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione, nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti;

il 14 ottobre 2016 lo schema di decreto interministeriale, adottato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha ricevuto l’imprimatur, per silenzio assenso, da parte della Commissione europea. Il decreto prevede l’indicazione dell’origine della materia prima e si applica a tutto il latte animale e ai prodotti lattiero-caseari che lo contengono, purché preimballati. La norma riguarderà, però, le aziende italiane e per la produzione delle stesse destinata al mercato interno. Sono, infatti, esentate dall’obbligo le aziende di altri Stati membri e di Paesi terzi che esportano in Italia;

la Commissione europea, in sostanza, ha dato il via libera ad un decreto nazionale temporaneo, che sarà valido solo fino al 31 marzo 2019 e decadrà dal momento che la stessa Commissione europea emanerà l’atto esecutivo;

anche per l’industria è importante poter dare informazioni chiare e complete ai consumatori. Sono circa 3.000 le aziende impegnate nel settore lattiero-caseario. È indispensabile dare a consumatori e aziende norme chiare che vadano verso la massima trasparenza sull’indicazione della qualità e dell’origine –:

quali siano le iniziative, per quanto di competenza, che intenda intraprendere in sede europea affinché il decreto da «temporaneo» diventi definitivo, prevedendo di estenderlo anche a tutti quei prodotti che ad oggi sono senza l’indicazione di origine o di provenienza, al fine di ottenere il riconoscimento della distintività del prodotto made in Italy. (3-02601)

Fonte: Commissione agricoltura Camera dei Deputati