Interrogazione a risposta orale 3-01431 presentata da MINO TARICCO mercoledì 4 marzo 2020, seduta n.198
TARICCO, STEFANO, D’ALFONSO, D’ARIENZO, FERRAZZI, ROJC, ALFIERI, BOLDRINI, PITTELLA, LAUS, MANCA, MESSINA Assuntela, VATTUONE, BITI – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:
la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari di qualità rappresenta per il nostro Paese uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, e la disciplina sull’etichettatura dei prodotti costituisce anch’essa un aspetto della tutela della qualità del prodotto;
il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori introduce le norme sulle informazioni alimentari obbligatorie e volontarie per l’etichettatura dei prodotti agroalimentari, ed ha trovato applicazione a decorrere dal 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale;
l’Italia ha implementato la legislazione europea, introducendo nelle normative interne il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – legge di delegazione europea 2015“; il decreto provvede a sanzionare le violazioni alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e ad adeguare la normativa italiana a quella europea;
rilevante per il nostro Paese è stato, tradizionalmente, disporre di una legislazione che consenta di indicare per i prodotti agroalimentari l’origine nazionale della produzione, ai fini della tutela della qualità e della relativa autenticità; la legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, introduceva per l’appunto l’obbligo “per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati” di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, con il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori;
tali disposizioni sono state modificate dall’articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha disposto che con decreto del Ministro delle politiche agricole, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano definiti i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria; che con il medesimo decreto siano individuate le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza; e che l’indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reale dell’alimento;
considerato che:
le modalità applicative della legge n. 4 del 2011 erano state in ogni caso demandate a decreti interministeriali chiamati a definire, all’interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari vengono assoggettati all’etichettatura d’origine, ed in particolare: il decreto 9 dicembre 2016 recante l’indicazione in etichetta dell’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari; il decreto 26 luglio 2017 per l’indicazione di origine in etichetta del riso; il decreto 26 luglio 2017 per l’indicazione di origine del grano duro per le paste di semola di grano duro; il decreto 16 novembre 2017 per l’indicazione di origine del pomodoro;
nel medesimo ambito di applicazione è poi intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 e, quindi, il decreto ministeriale 18 marzo 2019, che ha prorogato al 31 marzo 2020 l’efficacia del decreto 9 dicembre 2016, recante l’indicazione in etichetta dell’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari; per quanto riguarda le disposizioni dei decreti relativi a riso, grano duro e pomodoro, era previsto ab origine che si applicassero in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020;
rilevato che:
l’Italia, proprio in questi giorni, per garantire la trasparenza delle informazioni in etichetta e la piena tutela dei consumatori, ha avanzato all’Unione europea la richiesta estendere l’obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime in etichetta a tutti gli alimenti, e contemporaneamente notificato la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei decreti sull’etichettatura, a partire da quello relativo a latte e formaggi, per proseguire con gli altri;
come si è detto, infatti, le disposizioni previste nel decreto 9 dicembre 2016 recante l’indicazione in etichetta dell’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si applicavano in via sperimentale; tale decreto era destinato a perdere efficacia nel caso in cui la Commissione europea adottasse atti esecutivi in merito all’obbligatorietà dell’indicazione di origine dell’ingrediente primario prima del 31 marzo 2019, come in effetti avvenuto con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, da molte parti giudicato insufficiente nelle sue tutele; per quanto riguarda le disposizioni dei decreti relativi a riso, grano duro e pomodoro, era previsto a ab origine che si applicassero in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, salvo che fosse intervenuta medio tempore una regolamentazione in materia da parte della Commissione europea, come in effetti avvenuto,
si chiede di sapere:
quali interlocuzioni il Ministro in indirizzo abbia avviato con la Commissione europea, stante il termine piuttosto ravvicinato, per non interrompere il positivo e costruttivo percorso intrapreso per tutelare la materia prima nazionale, anche alla luce del fatto che: 1) l’Italia è il Paese che vanta un’immagine straordinaria anche sui propri prodotti e le proprie tradizioni enogastronomiche ed alimentari; 2) tali prodotti sono purtroppo, come noto, soggetti alla concorrenza sleale di prodotti “italian sounding”, che nulla hanno a che fare con le produzioni nazionali, se non addirittura a sofisticati e tentativi di contraffazione; 3) l’Italia è il Paese che ha più implementato la legislazione europea con norme proprie interne finalizzate alla tutela delle produzioni agroalimentari di qualità, in armonia con la normativa europea finalizzata alla massima trasparenza verso i consumatori;
quali iniziative intenda assumere per offrire ai consumatori la garanzia della massima trasparenza possibile su tutti gli altri prodotti che ancora oggi sono sprovvisti di adeguate forma di etichettatura in merito all’origine.
Risponde il Sottosegretario Giuseppe L’Abbate nella seduta della 9ª Commissione permanente, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del 23 giugno 2020
Il sottosegretario L’ABBATE risponde all’interrogazione n. 3-01431, presentata dal senatore Taricco ed altri, ricordando che la tutela dei prodotti agroalimentari è una priorità assoluta che il MIPAAF persegue costantemente da tempo, sostenendo con forza, in tal senso, la necessità di una etichettatura trasparente sull’origine delle materie prime degli alimenti che renda pienamente consapevole il consumatore delle scelte da compiere. Sottolinea pertanto che l’attuazione delle norme richiamate dall’onorevole interrogante è proprio uno degli obiettivi principali del Ministero.
In tale direzione, la ministra Bellanova ha già sottoscritto il decreto che proroga l’obbligo di indicazione dell’origine per pasta, riso e pomodoro, al momento in corso di registrazione alla Corte dei conti. Analogamente, dopo aver atteso il termine di stand still da parte della Commissione europea (senza rilievi contrari), è stato altresì sottoscritto il decreto sull’origine di latte e formaggi, ora alla firma del Ministro dello sviluppo economico. Negli scorsi mesi, inoltre, è stato inviato a Bruxelles il decreto che riguarda l’origine delle carni suine trasformate, il cui termine di stand still terminerà il prossimo 2 luglio.
Si tratta di provvedimenti nazionali che rafforzano il primato dell’Italia nell’etichettatura trasparente e che vedono l’amministrazione adoperarsi anche sul fronte europeo. Nella strategia “Farm to fork”, infatti, la Commissione europea pone tra i punti cardine anche l’estensione a nuovi prodotti di tale obbligo.
E’ un’opportunità importante e da mesi l’Italia ha ribadito la necessità di garantire ai cittadini tali informazioni su tutti gli alimenti, formalizzando la propria posizione in tal senso con lettera dei ministri Bellanova e Patuanelli alla Commissione, oltre che in occasione di diversi Consigli dei ministri dell’agricoltura dell’Unione europea.
Rileva altresì che l’Italia appoggia l’iniziativa dei cittadini europei “Eat original” che ha raccolto oltre 1 milione di firme in 7 Paesi e che ora dovrà essere esaminata dalla Commissione.
Fa peraltro presente che il Ministero sta esaminando ulteriori prodotti che potrebbero essere oggetto di regolamentazione cui seguiranno i necessari atti richiesti dalla normativa nazionale e europea.
Ciò premesso, per quanto attiene specificatamente alle attività di controllo, ricorda che l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo tecnico di controllo del Ministero, è istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare.
L’ICQRF è preposto, tra l’altro, all’effettuazione dei controlli ufficiali riguardanti la garanzia delle pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori, compresa l’etichettatura dei prodotti alimentari e quelli attinenti alla conformità dei prodotti agroalimentari alle relative norme commerciali e di qualità che prevedono anche norme complementari sulle informazioni per i consumatori sull’etichettatura (vino, olio, uova, carni, lattiero-caseario, ortofrutta, ecc.).
Per l’aspetto sanzionatorio, con il decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, è stata adottata la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari prevista dal regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché la disciplina a livello nazionale applicativa dell’articolo 44 del medesimo regolamento sulle informazioni per il consumatore per i prodotti non preimballati e per la ristorazione collettiva e della direttiva 2011/91/UE sulla identificazione della partita (lotto).
L’ICQRF, individuato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni ivi previste, si adopera costantemente nella verifica dell’indicazione dell’origine riportata sui prodotti agroalimentari anche effettuando, a campione, controlli di rintracciabilità per accertarne la veridicità e contrasta continuativamente il fenomeno dell’Italian sounding, nella tutela dei prodotti Made in Italy e delle produzioni più rappresentative in tale ambito, con particolare riferimento a quelle tutelate da specifica normativa dell’Unione europea (prodotti DOP e IGP).
In particolare, tramite il sistema di assistenza e cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri UE per i controlli legati all’”Administrative Assistance and Cooperation (AAC) System/Food Fraud Network (FF)” – di cui l’ICQRF è punto di contatto per l’Italia insieme al Ministero della salute – vengono trattate le segnalazioni scambiate con le autorità di altri Stati membri sulle irregolarità riscontrate sui dispositivi di etichettatura, operando anche nell’ambito del commercio via web a livello mondiale, al fine di contrastare i fenomeni di usurpazione delle denominazioni registrate italiane e per favorire la presenza nel mercato on-line di prodotti italiani autentici e di qualità.
Sul web sono stati attivati nel 2020 ben 571 interventi a tutela delle produzioni italiane, con il 100 per cento di successi. E negli ultimi 4 anni, a tutela dei prodotti italiani fuori dei confini nazionali e sul web, sono stati complessivamente trattati 3.871 casi a tutela di prodotti italiani a denominazione di origine o indicazione geografica protette.
Conclude sottolineando che anche per l’anno in corso, nonostante la particolare situazione emergenziale venutasi a creare, l’ICQRF sta assicurando e continuerà ad assicurare un adeguato livello di controllo, attuando le molteplici attività di contrasto alle frodi ed all’Italian sounding, per la tutela delle indicazioni geografiche e per la verifica della corretta etichettatura, compresa l’indicazione dell’origine, anche fuori dai confini nazionali e sul web.
Il senatore TARICCO (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Ricorda che nel momento in cui venne presentata l’interrogazione erano prossimi alla scadenza diversi decreti sulla tracciabilità di prodotti agroalimentari e che l’obiettivo dell’atto di sindacato ispettivo era allora quello di sollecitare l’Esecutivo all’emanazione di nuovi provvedimenti a tutela dei prodotti nazionali. A tale proposito riscontra con favore che un percorso positivo risulta essere già stato avviato anche in sede comunitaria, giungendo a risultati interessanti.
Fonte: Camera dei Deputati – Senato della Repubblica