(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (PD) riferisce sul provvedimento in esame specificando che il decreto è redatto in attuazione della legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi.

Specifica che il decreto interviene sulla materia della gestione dei rischi in agricoltura, tramite novelle al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sugli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.

Il decreto è finalizzato a promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché a estendere la tutela riguardo eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, danni causati da fauna selvatica protetta. Attraverso lo stimolo innescato dalla revisione del decreto legislativo n. 102 del 2004, si ritiene possibile sperimentare, nel breve periodo, nuove tipologie di strumenti integrati per la difesa dai rischi a livello aziendale e per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, da riproporre nel medio-lungo periodo a livello europeo nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020.

Il tratto fondamentale che ha ispirato la redazione dello schema è la necessità, nel rispetto del principio di invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato, di rafforzare il ruolo e l’efficacia del Fondo di solidarietà nazionale nella prevenzione dei danni e difesa delle produzioni agricole e zootecniche dai rischi biologici ed atmosferici.

Quanto al contenuto, evidenzia che l’articolo 1 apporta modifiche al vigente articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, nella logica di rafforzamento del FSN, si estende anzitutto l’elenco delle avversità per le quali il Fondo può intervenire, includendo eventi di portata catastrofica, epizoozie, avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da animali protetti (fauna selvatica), così come intese nella disciplina europea di riferimento e compatibilmente alla stessa, non senza considerare che i cambiamenti climatici in atto hanno aumentato la frequenza di eventi estremi, che spesso hanno effetti catastrofici sulle produzioni agricole e impongono alle imprese adattamenti nel medio e lungo periodo, ma è necessario che gli strumenti pubblici diano risposte alle esigenze di breve periodo.

Inoltre, nell”intervenire sull’attuale articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, si prevede che le misure per incentivare la stipula di contratti assicurativi siano prioritariamente finalizzate all’individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio.

L’articolo 2, comma 1 apporta modifiche al vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, si prevede, da un lato, un nuovo strumento di pagamento di aiuti sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, dall’altro lato, si dispone la soppressione di talune disposizioni in materia di aiuti sui premi assicurativi (quale obbligo di assicurare l’intera produzione a livello comunale) nel segno della semplificazione delle norme e riduzione del carico burocratico a carico delle aziende. La possibilità di finanziare il capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione ne aumenta l’appetibilità da parte dei beneficiari, trattandosi di nuovi strumenti che possono dare risposte importanti proprio dove le offerte assicurative non riescono a fornire un’adeguata risposta ai fabbisogni, ed è necessario garantirne un veloce sviluppo, agevolandone la dotazione iniziale. Si consente inoltre alle imprese agricole di assicurare solo ciò che è a rischio, evitando di dover giustificare la mancata assicurazione di superfici che magari non sono in produzione e quindi non necessitano di coperture assicurative, con il rischio di vedersi ingiustamente decurtato l’aiuto, nel caso non riesca a fornire le opportune giustificazioni.

L’articolo 2, comma 2 introduce al decreto legislativo n. 102 del 2004, un nuovo articolo 2-bis in materia di polizze assicurative sperimentali. Per polizze sperimentali si intendono sia polizze ricavo, a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa e la variazione del prezzo di mercato, sia le polizze paramediche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso e/o eventi catastrofali, determinati anche in base a indici biologici e/o meteorologici. È altresì previsto che le polizze sperimentali di cui al comma 1 possano avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’articolo 3 modifica il vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 102 dei 2004, In particolare, si prevede che il “Piano di gestione dei rischi in agricoltura” (PGRA) – ex “Piano assicurativo agricolo annuale” (PAAN) – sia finalizzato a promuovere interventi più strategici e sinergici fra gli strumenti di gestione del rischio, nell’ottica di un’azione coordinata fra strumenti assicurativi tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualità e interventi compensativi ex-post. Tale Piano di gestione è anche lo strumento programmatico tenuto a definire l’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché i termini, le modalità, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell’articolo 2, ed altri temi connessi all’implementazione degli interventi. Si specifica che la definizione dell’entità del contributo e degli altri aspetti connessi demandata al Piano non può che avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti massimi fissati dalla disciplina europea.

L’articolo 4 modifica il vigente articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, armonizzando la normativa nazionale con talune prescrizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato ed aggiornando i riferimenti alia normativa europea ormai superati.

L’articolo 5 modifica il vigente articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, per semplificare le procedure di trasferimento alle regioni, che attualmente prevede il passaggio tramite conti infruttiferi di tesoreria.

L’articolo 6 sostituisce il vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo i casi di non cumulabilità degli aiuti previsti dal decreto, nonché i vincoli di cumulabilità dei medesimi aiuti con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali nonché i criteri di cumulabilità con altri aiuti dì Stato. L’inserimento si è reso necessario per consentirne la registrazione degli aiuti di cui al presente decreto in regime di esenzione di notifica.

I successivi articoli da 7 a 11 apportano modifiche all’attuale testo del decreto legislativo n, 102 del 2004, volte ad aggiornare le disposizioni del decreto in tema di pubblicità degli interventi e procedure di declaratoria dello stato di calamità naturale.

L’articolo 11 modifica il vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, lasciandone però inalterato l’impianto ed il sistema di alimentazione del “Fondo di solidarietà nazionale -interventi indennizzatori” e del “Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi”, e prevede (lettera a) la soppressione del conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato “Fondo di solidarietà nazionale” intestato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e (lettera b) l’eliminazione dell’indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’allocazione in bilancio dello stato dello stanziamento del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”.

Rileva, infine, che l’articolo 12 definisce l’iter procedurale connesso alla chiusura del conto di tesoreria n. 24101 relativo agli interventi indennizzatori del Fondo di solidarietà nazionale.

Si riserva di valutare i rilievi che i commissari vorranno formulare sul testo, anche in via informale, al fine di predisporre uno schema di parere.

Il presidente FORMIGONI  ricorda che sul testo in esame non è ancora stato espresso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

Fonte: Senato della Repubblica