27.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/149 |
P8_TA(2015)0417
Strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020 (2015/2957(RSP))
(2017/C 366/15)
Il Parlamento europeo,
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visto l’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), |
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visto l’articolo 43 TFUE relativo al funzionamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca, |
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vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2012, sulla strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006), |
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vista la sua risoluzione del 4 luglio 2012 sulla strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (1), |
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visti l’articolo 128, paragrafo 5, e l’articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che la legislazione dell’UE in materia di benessere degli animali contribuisce alla creazione di condizioni di parità all’interno dell’Unione e, pertanto, al buon funzionamento del mercato interno; |
B. |
considerando che i cittadini europei nutrono un forte interesse per il benessere degli animali e desiderano poter compiere scelte più informate in quanto consumatori; |
C. |
considerando che le norme nazionali in materia di benessere degli animali non devono essere contrarie ai principi del mercato unico dell’UE; |
D. |
considerando che il benessere degli animali è correlato alla salute animale e alla salute pubblica; |
E. |
considerando che le norme unionali e nazionali in materia di benessere degli animali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano incertezza giuridica e possono comportare per i produttori di alcuni Stati membri un grave svantaggio concorrenziale; |
F. |
considerando che il livello di benessere degli animali nell’Unione è tra i più elevati al mondo; |
G. |
considerando che occorrerebbe migliorare ulteriormente il benessere degli animali sulla base delle conclusioni generalmente accettate in ambito scientifico e tenendo debitamente conto dell’efficienza e della competitività della zootecnia agricola; che la coerenza delle norme in materia di benessere degli animali in tutta l’UE trarrebbe beneficio da una definizione delle buone prassi zootecniche; |
H. |
considerando che, per garantire la sostenibilità, è importante assicurare un livello elevato di benessere degli animali, sebbene questo comporti investimenti e costi operativi supplementari che non sono distribuiti in modo proporzionato lungo la filiera alimentare; |
1. |
esorta la Commissione ad attuare senza indugio i punti ancora in sospeso della strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015; |
2. |
esorta la Commissione a procedere a una valutazione della strategia esistente e a elaborare una nuova e ambiziosa strategia in materia di protezione e benessere degli animali per il periodo 2016-2020, che prosegua il lavoro svolto nell’ambito della precedente strategia e assicuri continuità al quadro normativo onde conseguire norme rigorose in materia di benessere degli animali in tutti gli Stati membri; |
3. |
chiede alla Commissione di garantire un quadro legislativo aggiornato, esaustivo e chiaro che adempia pienamente ai requisiti dell’articolo 13 TFUE; ribadisce tuttavia che il livello di benessere degli animali non deve in alcun caso essere ridotto per ragioni di semplificazione amministrativa; sottolinea che tali obiettivi non si escludono a vicenda; |
4. |
sottolinea che l’articolo 13 TFUE è di portata generale, ha carattere orizzontale e, in quanto tale, ha la stessa importanza delle disposizioni in materia di agricoltura, ambiente o protezione dei consumatori; |
5. |
rammenta che il Parlamento è impegnato nei negoziati in corso e ha approvato atti legislativi che affrontano questioni relative al benessere degli animali, come la salute animale, le condizioni zootecniche, la produzione biologica e i controlli ufficiali; |
6. |
riconosce gli sforzi già profusi dagli agricoltori nei vari Stati membri in materia di benessere degli animali; |
7. |
esorta la Commissione, in presenza di chiare prove scientifiche che evidenziano problemi legati al benessere degli animali, ad adattare gli strumenti strategici esistenti o a introdurne di nuovi per risolvere tali problemi; chiede alla Commissione di monitorare da vicino l’attuazione, negli Stati membri, della legislazione dell’UE relativa al benessere degli animali; |
8. |
esprime preoccupazione circa l’effettiva attuazione ed esecuzione della vigente normativa UE sul benessere degli animali, data la complessità e la considerevole quantità di atti legislativi esistenti in materia; sottolinea che migliorare l’applicazione e il rispetto della legislazione in vigore dovrebbe essere l’obiettivo principale di tutte le norme sulla salute e sul benessere degli animali; |
9. |
sollecita nel contempo la Commissione a essere più ambiziosa e a includere, attribuendovi una priorità elevata, la reciprocità delle norme in materia di benessere degli animali, quale preoccupazione di natura extracommerciale, nella sua politica commerciale e nei negoziati relativi ad accordi commerciali internazionali, nonché a promuovere il benessere degli animali nei paesi terzi esigendo norme di benessere equivalenti per gli animali e i prodotti importati, associate a controlli severi; |
10. |
sottolinea l’importanza di garantire un finanziamento della politica agricola comune che sia adeguato e compatibile con il livello delle nostre ambizioni, al fine di impedire la delocalizzazione della produzione e del commercio verso paesi e continenti con norme meno stringenti in materia di benessere degli animali; |
11. |
invita la Commissione a sviluppare, scambiare e diffondere buone pratiche basate su dati scientifici e a sostenere l’innovazione e la ricerca nell’ottica di sviluppare nuove tecniche e tecnologie per il benessere degli animali; |
12. |
ricorda che esistono squilibri nella filiera alimentare che collocano i produttori primari in posizione di svantaggio, e che tale situazione limita la portata degli investimenti nella salute animale a livello di azienda agricola; |
13. |
ricorda che i produttori sono oberati di obblighi amministrativi e che, nella continua ricerca della semplificazione amministrativa, questa strategia europea non dovrebbe aumentare ulteriormente gli oneri esistenti; sottolinea la necessità di assicurare investimenti stabili e prevedibili in questo settore, nonché di garantire una concorrenza leale a livello internazionale; |
14. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 62.
Fonte: EUR – Lex