REGOLAMENTO (UE) 2017/880 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2017
che stabilisce norme sull’applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Le sostanze farmacologicamente attive sono classificate in base ai pareri sui limiti massimi di residui (LMR) formulati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Tali pareri contengono una valutazione scientifica del rischio e considerazioni sulla gestione del rischio. |
(2) |
In fase di valutazione del rischio e di redazione delle raccomandazioni sulla gestione del rischio, l’EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati in una o più specie ad altre specie mediante estrapolazione, al fine di aumentare la disponibilità di medicinali veterinari autorizzati per trattare affezioni di animali destinati alla produzione di alimenti. |
(3) |
Mediante l’estrapolazione di LMR i livelli di residui nei tessuti o nei prodotti alimentari di una specie da produzione alimentare per la quale esistono LMR sono utilizzati per stimare i livelli di residui e fissare LMR in un tessuto o in un prodotto alimentare di un’altra specie o in un altro tessuto o prodotto alimentare della stessa specie per cui dati convenzionali sui residui non sono disponibili o non sono completi. Ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 470/2009 è opportuno stabilire principi e criteri minimi per l’estrapolazione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce principi e criteri minimi per l’applicazione di LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di LMR fissati in una o più specie ad altre specie («estrapolazione»).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «specie/prodotto alimentare/tessuto di riferimento»: una specie/un prodotto alimentare/un tessuto per i quali sono stati fissati LMR in base a dati idonei e completi;
2) «specie/prodotto alimentare/tessuto in questione»: una specie/un prodotto alimentare/un tessuto per i quali si prende in considerazione l’estrapolazione;
3) «specie maggiore»: bovini, ovini da carne, suini, polli comprese le uova e salmonidi;
4) «specie minore»: qualsiasi specie diversa dalle specie maggiori;
5) «specie correlata»: specie appartenente alla stessa categoria delle specie da produzione alimentare di ruminanti, monogastrici, mammiferi, uccelli o pesci;
6) «specie non correlata»: specie appartenente a categorie diverse di specie da produzione alimentare.
Articolo 3
Principi per l’estrapolazione
L’EMA prende in considerazione l’estrapolazione di LMR nei casi in cui per la sostanza farmacologicamente attiva è stato fissato un LMR o lo status «LMR non richiesto» e alla specie in questione si applica una delle seguenti circostanze:
1) |
è correlata a una specie maggiore di riferimento per la quale sono stati fissati LMR o esiste lo status «LMR non richiesto» per il tessuto/prodotto alimentare in questione; |
2) |
è correlata a una specie minore di riferimento per la quale sono stati fissati LMR o esiste lo status «LMR non richiesto» per il tessuto/prodotto alimentare in questione; |
3) |
non è correlata alla specie di riferimento per la quale sono stati fissati LMR o esiste lo status «LMR non richiesto» per il tessuto/prodotto alimentare in questione; |
4) |
sono stati fissati LMR per la specie in questione ma non per il tessuto/prodotto alimentare in questione. |
Articolo 4
Criteri minimi per l’estrapolazione
L’EMA può effettuare l’estrapolazione solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) |
è a disposizione dell’EMA una serie completa di dati sui residui per la specie di riferimento; |
b) |
è stabilita la misura in cui la sostanza farmacologicamente attiva è metabolizzata nella specie di riferimento; |
c) |
è disponibile per la specie di riferimento un metodo di analisi opportunamente convalidato; |
d) |
nel considerare l’estrapolazione tra specie non correlate, è stabilita la similarità dei profili metabolici nella specie di riferimento e nella specie in questione; |
e) |
gli LMR estrapolati sono tali per cui l’assunzione giornaliera massima teorica (TMDI) non supera la dose giornaliera ammissibile (DGA); |
f) |
per le sostanze in cui il residuo marcatore non comprende il composto originario, è confermato che il residuo marcatore è presente nella specie/nel prodotto alimentare in questione; |
g) |
in caso di estrapolazioni tra prodotti alimentari diversi, una porzione non utilizzata della DGA è disponibile per il prodotto alimentare aggiuntivo. |
Articolo 5
Estrapolazione da specie maggiori a specie minori correlate
Nel considerare l’estrapolazione di LMR da specie maggiori di riferimento a specie minori in questione nell’ambito della categoria delle specie correlate, l’EMA applica i seguenti criteri:
a) |
l’estrapolazione di LMR della specie di riferimento alla specie in questione sulla base di uno a uno è possibile se la sostanza originaria è il residuo marcatore nella specie di riferimento; |
b) |
se la sostanza originaria non è il residuo marcatore nella specie di riferimento, è possibile chiedere al richiedente la conferma che il residuo marcatore è presente nei tessuti/prodotti alimentari in questione; |
c) |
gli LMR fissati sono estrapolati in conformità allo schema che figura nell’allegato; |
d) |
il tessuto/prodotto alimentare delle specie maggiore e minore è lo stesso; |
e) |
uno status «LMR non richiesto» può essere estrapolato direttamente alla specie in questione. |
Articolo 6
Estrapolazione tra specie non correlate e da una specie minore di riferimento a una specie maggiore in questione
Nel considerare l’estrapolazione di LMR tra specie non correlate e da una specie minore di riferimento a una specie maggiore in questione, l’EMA applica i seguenti criteri:
a) |
l’estrapolazione sulla base di uno a uno da specie minore a specie maggiore può essere giustificata solo nei casi in cui è chiaro che il metabolismo è simile nella specie di riferimento e nella specie in questione; |
b) |
se si considera l’estrapolazione tra specie non correlate (comprese le specie minori), è possibile rivolgersi al richiedente per ottenere ulteriori informazioni specifiche sulle sostanze per quanto riguarda la similarità del metabolismo tra la specie di riferimento e la specie in questione; |
c) |
se sono stati fissati LMR per più specie non correlate, la serie di LMR che implica l’assunzione minima da parte del consumatore è estrapolata alla specie in questione sulla base di uno a uno; |
d) |
al fine di tenere conto di incertezze specifiche nei dati, l’EMA può prendere in considerazione l’utilizzo, caso per caso, di altri fattori di sicurezza specifici; |
e) |
lo status «LMR non richiesto» può essere estrapolato alla specie in questione se il metabolismo è simile; |
f) |
l’estrapolazione di LMR da specie terrestri ai pesci, con muscolo e pelle in proporzioni naturali, può avvenire direttamente se il composto originario è il residuo marcatore e un LMR è stato fissato per il muscolo della specie di riferimento; |
g) |
l’estrapolazione da pesci a mammiferi/specie aviarie non è effettuata. |
Articolo 7
Estrapolazione tra prodotti alimentari
Nel considerare l’estrapolazione tra prodotti alimentari, l’EMA applica i seguenti criteri:
a) |
per l’estrapolazione tra prodotti alimentari, l’LMR più basso fissato nella specie è selezionato quale punto di partenza per derivare l’LMR nel prodotto alimentare in questione; |
b) |
quale punto di partenza e calcolo diretto dell’LMR può essere utilizzata anche la porzione rimanente della DGA; |
c) |
inoltre, ai fini della stima dell’esposizione, per calcolare la TMDI si ricorre a una stima prudenziale del rapporto tra il marcatore e i residui complessivi; |
d) |
l’estrapolazione tra prodotti può richiedere un adeguamento dei valori di LMR per tenere conto delle differenze nei dati di consumo; |
e) |
quando si estrapolano LMR da altri tessuti al latte nell’ambito della stessa specie, si tiene conto delle caratteristiche fisico-chimiche della sostanza attiva e di come tali caratteristiche possano influenzare l’accumulo nel latte. Il ricorso al rapporto più basso tra il marcatore e i residui complessivi nei tessuti può essere un punto di partenza accettabile per determinare il rapporto da utilizzare per il latte; |
f) |
l’estrapolazione di LMR dai tessuti di pollame alle uova di pollame non è effettuata; |
g) |
in caso di estrapolazione di LMR al miele si tengono in considerazione i seguenti punti:
|
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
ALLEGATO
Estrapolazione da specie maggiore a specie minore:
Categoria |
LMR esistenti |
Estrapolazione a |
Ruminanti |
Bovini (carne) |
Tutti gli altri ruminanti (carne) eccetto gli ovini |
Ovini (carne) |
Tutti gli altri ruminanti (carne) eccetto i bovini |
|
Bovini e ovini (carne) |
Tutti i ruminanti (carne) |
|
Latte di bovini |
Latte di tutti i ruminanti |
|
Monogastrici |
Suini |
Tutti i mammiferi monogastrici |
Uccelli |
Polli e uova |
Pollame e uova di pollame |
Pesci |
Salmonidi |
Tutti i pesci |
Altro |
Bovini, ovini o suini |
Equini, conigli |
Se LMR identico per ruminanti e monogastrici |
Tutti i mammiferi |
|
Se LMR identico per bovini (o ovini), suini e pollame |
Tutte le specie da produzione alimentare (tranne i pesci) |
Fonte: Eur – Lex