LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell’UE per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell’UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell’allegato VII, sezione II, di tale regolamento.

(2)

Un laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino) non esiste ancora. I laboratori di riferimento dell’UE dovrebbero occuparsi dei campi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della salute degli animali in cui sono necessari risultati analitici e diagnostici precisi. I focolai delle malattie causate dai virus Capripox richiedono risultati analitici e diagnostici precisi.

(3)

Il 30 giugno 2016 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare domande per la selezione e designazione di un laboratorio di riferimento dell’UE nel campo delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino). Il laboratorio selezionato «Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA» dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell’UE nel campo delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino).

(4)

Oltre alle funzioni e agli obblighi generali stabiliti all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, al laboratorio selezionato dovrebbero essere assegnati alcuni compiti e responsabilità specifici.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII, sezione II, del regolamento (CE) n. 882/2004.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA di Bruxelles, in Belgio, è designato come laboratorio di riferimento dell’Unione (UE) nel campo delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino).

Le responsabilità e i compiti aggiuntivi di tale laboratorio sono indicati nell’allegato.

Articolo 2

Nell’allegato VII, sezione II, del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 19:

«19.

Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino)

Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA

Operational Directorate Viral Diseases

Unit Vesicular and Exotic Diseases

Groeselenberg 99

1180 Bruxelles

Belgio».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Responsabilità e compiti del laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino)

Oltre alle funzioni e agli obblighi generali dei laboratori di riferimento dell’UE nel settore della salute degli animali previsti all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino) ha le responsabilità e i compiti seguenti:

1.

favorire i contatti tra i laboratori nazionali degli Stati membri e proporre metodi ottimali per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino) nel bestiame, in particolare mediante:

a)

l’esecuzione della caratterizzazione genomica, l’analisi filogenetica (relazione con altri ceppi dello stesso virus) e la conservazione di ceppi dei virus Capripox per facilitare i servizi diagnostici nell’Unione e, se opportuno e necessario, per seguire ad esempio i casi dal punto di vista epidemiologico o verificare le diagnosi;

b)

la costituzione e il mantenimento di una raccolta aggiornata di ceppi e isolati dei virus Capripox e specifici sieri e altri reagenti necessari alla diagnosi delle malattie, quando o se disponibili;

c)

l’armonizzazione delle diagnosi e la garanzia dell’idoneità degli esami nell’Unione, mediante l’organizzazione e l’esecuzione periodica di prove comparative interlaboratorio e di esercizi di garanzia della qualità esterni sulle diagnosi di dette malattie a livello dell’Unione e la trasmissione periodica dei risultati di tali prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali designati per la diagnosi di dette malattie;

d)

l’acquisizione di conoscenze su dette malattie per consentire rapide diagnosi differenziali, in particolare con altre malattie virali rilevanti;

e)

l’esecuzione di studi di ricerca con l’obiettivo di sviluppare metodi di lotta più efficaci contro le malattie in collaborazione con i laboratori nazionali designati per la diagnosi di dette malattie, come convenuto con la Commissione;

f)

la fornitura di consulenze alla Commissione sugli aspetti scientifici riguardanti i virus Capripox, in particolare sulla selezione e sull’utilizzo di ceppi vaccinali dei virus Capripox;

2.

sostenere le attività dei laboratori nazionali degli Stati membri designati per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), provvedendo in particolare a:

a)

conservare e fornire sieri standard e altri reagenti di riferimento, ad esempio virus, antigeni inattivati o linee cellulari, a tali laboratori, al fine di uniformare gli esami diagnostici e i reagenti utilizzati in ciascuno Stato membro, quando sono richiesti l’identificazione dell’agente e/o l’utilizzo di esami sierologici;

b)

fornire un’assistenza attiva nella diagnosi delle malattie in connessione con il sospetto e la conferma di focolai negli Stati membri, ricevendo isolati dei virus Capripox per la diagnosi confermativa e per la caratterizzazione del virus e contribuendo alle indagini e agli studi epidemiologici; comunicare senza indugio i risultati di tali attività alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali designati per la diagnosi delle malattie in questione;

3.

fornire informazioni e corsi di perfezionamento professionale, provvedendo in particolare a:

a)

facilitare l’offerta di corsi di formazione e aggiornamento e seminari a beneficio dei laboratori nazionali designati per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox e degli esperti in diagnosi di laboratorio, allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche per tali malattie in tutta l’Unione;

b)

partecipare a convegni internazionali concernenti in particolare la standardizzazione dei metodi analitici per dette malattie e la loro applicazione;

c)

collaborare con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui sono diffuse dette malattie nell’ambito dei metodi diagnostici per le malattie causate dai virus Capripox;

d)

riesaminare, in occasione della riunione annuale dei laboratori nazionali designati per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox, i requisiti degli esami stabiliti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

e)

assistere la Commissione nel riesame delle raccomandazioni dell’OIE contenute nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri;

f)

aggiornare sull’evoluzione nel campo dell’epidemiologia delle malattie causate dai virus Capripox.

Fonte: EUR – Lex