(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, e l’articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. |
(2) |
L’IOAS, un organismo di accreditamento nel settore dell’agricoltura biologica, ha comunicato alla Commissione di aver deciso di sospendere l’accreditamento di Bolicert Ltd. |
(3) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento sospendere l’inclusione di un organismo di controllo nell’elenco di cui all’allegato IV dello stesso regolamento, alla luce delle informazioni ricevute o quando l’organismo di controllo non ha fornito le informazioni richieste. |
(4) |
Bolicert Ltd è stata invitata dalla Commissione a fornire un certificato di accreditamento valido e ad adottare correttivi appropriati e tempestivi in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha risposto entro il termine stabilito. L’inclusione di Bolicert Ltd nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere sospesa fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti. |
(5) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è soppressa la voce relativa a «Bolicert Ltd».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
Fonte: Eur – LEX