Sulla sezione dedicata all’Agricoltura del sito web della Regione Lazio, è stata pubblicata la Determinazione – numero G06649 del 08/06/2020 – Articolo 9 del Decreto 3 febbraio 2016 Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura. Adozione disposizioni applicative e modulistica per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura, in particolare per quanto concerne le “Disposizioni applicative per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi dell’art. 9 del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura””.
La finalità dell’atto è quella di definire le disposizioni applicative per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi dell’art. 9 del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” e della Circolare del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del MIPAAF n. 2306 del 13/06/2016 “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1- ter, D.L. n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza”.
L’art. 3 definisce le “Finalità del sistema di consulenza aziendale“, in particolare quanto segue:
Gli organismi di consulenza in agricoltura, riconosciuti ai sensi del Decreto 3 febbraio 2016, promuovono l’attivazione di servizi di consulenza rivolti agli agricoltori, ivi compresi i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, per migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale dell’azienda e dell’impresa.
In particolare, la consulenza risulta determinante al fine dell’introduzione dell’innovazione nelle zone rurali, ad esempio, quale strumento per favorire l’introduzione e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare, ma anche, trasversalmente, per favorire le attività di natura economica, ambientale e sociale.
Possono presentare richiesta di riconoscimento gli Organismi pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui all’art.5 del Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” e all’art. 6 definiti dall’atto in oggetto. Possono accedere al sistema di consulenza:
– organismi privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l’esercizio dell’attività professionale. Rientrano tra i prestatori di servizi di consulenza privati anche i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza. Non è previsto il riconoscimento di soggetti costituiti in forme associative temporanee (A.T.I. o A.T.S.);
– organismi pubblici ovvero Enti pubblici istituzionalmente competenti, in ambito agricolo, zootecnico, forestale e dello sviluppo rurale.
L’art. 5 descrive gli ambiti di consulenza. In particolare “i soggetti richiedenti il riconoscimento di cui all’art.5 del Decreto 3 febbraio 2016 devono avere tra le proprie finalità le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e svolgere attività di consulenza in almeno uno dei seguenti ambiti (indicati nell’Allegato 1 al Decreto 3/02/2016 e ss.mm.ii.):
- rispetto degli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- adozione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e mantenimento della superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso Reg. (UE) n. 1307/2013;
- adozione delle misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all’ammodernamento delle aziende agricole, al perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera (compreso lo sviluppo di filiere corte), all’innovazione e all’orientamento al mercato, nonché alla promozione dell’imprenditorialità;
- i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l’art. 11, paragrafo 3 della Direttiva 2000/60/CE;
- rispetto dei requisiti adottati dagli Stati membri a livello di beneficiari per attuare l’articolo 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all’articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e delle norme di sicurezza connesse all’azienda agricola;
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consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta.”.
Tra gli altri ambiti di consulenza ammissibili, vi sono: la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione dell’attività economica dell’azienda agricola; la gestione del rischio e l’introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante; i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all’art. 28.3 ed all’art. 29.2, del Reg. (UE) n. 1305/2013; problematiche connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla tutela delle acque (All. I del Reg. (UE) n. 1306/2013); misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale; profili sanitari delle pratiche zootecniche; innovazione tecnologica ed informatica, agricoltura di precisione e trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.
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Fonte: Regione Lazio