Sul sito web del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è stato pubblicato il decreto di “Modifica temporanea al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 recante disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG“. Il testo del decreto del 14 ottobre 2013 è disponibile qui.
Il testo del decreto reca quanto segue:
Art. 1
1. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto e fino alla cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale non si applicano gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013.
2. Nella vigenza del presente decreto l’articolo 7, comma 8 e l’articolo 22, comma 9 sono sostituiti dal seguente: “in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale e provvede alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione”.
3. Il soggetto richiedente la domanda di registrazione di una DOP, IGP o STG o di modifica di un disciplinare di produzione relativo ad una DOP, IGP o STG assicura la massima divulgazione ai comuni dell’area geografica interessata, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori e agli operatori economici interessati della stesura finale del disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini dell’opposizione, entro 5 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
4. I termini per proporre opposizione di cui all’articolo 9, comma 2 e all’articolo 24, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 sono aumentati a 60 giorni.
5. Il presente decreto ha efficacia anche per i procedimenti di riconoscimento o modifica già avviati e interrompe i propri effetti a decorrere dalla cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale.
Fonte: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali