E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 che prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166) (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

In particolare, queste sono le misure riguardanti l’agricoltura:

Art. 7.

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All’attuazione della misura provvede l’Agenzia delle Entrate, secondo le modalita’ previste dal medesimo decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.

Art. 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, e’ riconosciuto l‘esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilita’ relativa a novembre 2020. L’esonero e’ riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

2. Il medesimo esonero e’ riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

3. Resta ferma per l’esonero di cui ai commi 1 e 2 l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L’esonero e’ riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero e’ riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, e’ determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero e’ riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

6. L’INPS e’ chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attivita’ identificate dai codici ATECO, nell’ambito delle filiere di cui al comma 1.

7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l’anno 2020 e 83 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34.

Per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti è stanziato complessivamente 1 miliardo, di cui 100 milioni per editoria, fiere e congressi; 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale; e 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

Il testo integrale del Decreto è disponibile qui.