E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156 del 22 giugno 2020 il DECRETO MIPAAF del 9 aprile 2020 –Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009» (GU n.156 del 22-6-2020).
Riportiamo l’art. 2:
Modifiche all’art. 3 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793
1. Nell’art. 3, al termine del comma 3, sono inseriti i seguenti capoversi:
«L’operatore, interessato alla concessione della deroga, inoltra domanda al proprio organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell’accertamento dell’indisponibilita’ di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all’Autorita’ competente.
L’Autorita’ competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l’istanza. Si applica l’istituto del silenzio assenso, di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.».
2. Nell’art. 3, comma 4 sono eliminati gli ultimi due capoversi.
3. L’art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e’ modificato come segue:
«9) Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 8, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica, l’elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all’Allegato 8, al solo fine della definizione dell’eta’ minima di macellazione di cui all’art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.».
4. L’art. 3, comma 19, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e’ modificato come segue:
«19) E’ concessa l’autorizzazione, prevista dal regolamento (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle “Descrizioni e condizioni per l’uso”, avente ad oggetto la possibilita’ di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessita’ di ricorrere all’apporto delle vitamine A, D ed E nell’alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell’ambito nel piano di gestione dell’unita’ di allevamento biologico di cui all’art. 74, paragrafo 2, punto c) del regolamento (CE) 889/2008 supportata da una attestazione rilasciata dal parte del veterinario aziendale.».
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Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana