MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 2 agosto 2018
Istituzione del logo identificativo per l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in attuazione del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017 . (18A06205)
(GU n.227 del 29-9-2018)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva 90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ed in particolare l’art. 31 che ha istituito l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualita’ «prodotto di montagna»;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2017 n. 57167 recante «Disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
Considerato che l’art. 6 del decreto sopracitato prevede la possibilità di istituire un logo identificativo per l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» di cui possono beneficiare gli operatori che aderiscono al suddetto regime di qualità;
Ritenuto necessario istituire un logo identificativo per l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», chiarire le condizioni del suo utilizzo e definire le relative caratteristiche tecniche per la sua riproduzione al fine di ampliare la riconoscibilità di tali prodotti ai consumatori e di valorizzarne la qualita’;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del logo
1. In conformità all’art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 2017 n. 57167, di seguito decreto, é istituito il logo «prodotto di montagna» identificativo per l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
2. Il logo «prodotto di montagna» é stabilito e riprodotto in conformità all’allegato 1 del presente decreto.
Art. 2
Condizioni di utilizzo
1. Il logo «prodotto di montagna» é utilizzato esclusivamente nell’etichettatura dei prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e dal Decreto.
2. Il logo «prodotto di montagna» deve essere utilizzato, a titolo gratuito, da tutti gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del Decreto.
3. Altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi possono essere utilizzati in abbinamento al logo «prodotto di montagna» purché non si ingeneri confusione nel consumatore.
Art. 3
Disposizioni finali
1. L’allegato del presente decreto può essere modificato con decreto direttoriale, sentite le regioni e le province autonome.
2. Il presente decreto é sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 2 agosto 2018
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 745
Allegato 1
– Logo “prodotto di montagna”