L’UE avrà presto strumenti più efficaci per affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare e per impedire che la debole posizione negoziale dei piccoli e medi agricoltori venga sfruttata da operatori più grandi, come i principali trasformatori e rivenditori.
Il Consiglio ha adottato ieri la direttiva sulle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La direttiva vieterà le più evidenti pratiche commerciali sleali e fornirà agli Stati membri metodi più efficaci per affrontare gli abusi. Manca ora solo l’apposizione sul testo delle firme del Presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani e dell’attuale Presidenza rumena dell’Ue, in programma mercoledì 17 aprile a Strasburgo. Il testo sarà poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione e i singoli governi potranno avviare il recepimento nelle proprie legislazioni nazionali.
Le nuove norme riguarderanno le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese di fascia media con un fatturato annuo inferiore a 350 milioni. A tal fine, la direttiva adotta un approccio dinamico in base al quale gli operatori più piccoli sono protetti dalle pratiche commerciali sleali solo nel caso in cui provengano da imprese più grandi. Ciò significa, ad esempio, che le microimprese saranno protette dagli acquirenti delle PMI e che i fornitori di piccole e medie dimensioni saranno protetti dagli acquirenti di fascia media e da quelli più grandi.
L’obiettivo è triplice: proteggere solo chi ne ha realmente bisogno, salvaguardare i piccoli fornitori, ma anche impedire che i costi causati dagli abusi di operatori di medie dimensioni siano trasferiti ai produttori primari.
Pratiche commerciali sleali come pagamenti in ritardo per prodotti deperibili, cancellazioni di ordini all’ultimo minuto, modifiche unilaterali o retroattive agli accordi di fornitura, uso improprio di informazioni riservate e ritorsioni (o minacce di ritorsioni) contro il fornitore saranno completamente bandite, mentre altre pratiche saranno consentite solo se sono previste in un accordo precedente chiaro e non ambiguo tra le parti. Esempi sono: un acquirente che restituisce prodotti alimentari invenduti a un fornitore, un fornitore che paga per la promozione o la commercializzazione di prodotti alimentari venduti dall’acquirente, e i costi per l’immagazzinamento, l’esposizione o l’inserimento in listino dei prodotti agricoli e alimentari.
Gli Stati membri avranno ventiquattro mesi a partire dalla sua entrata in vigore per recepire la direttiva nella propria legislazione nazionale e altri sei mesi per applicare le sue disposizioni.
Background
Nel 2015 la Commissione ha istituito una “Task Force sui mercati agricoli” con l’obiettivo di migliorare la situazione degli agricoltori nella fiera agroalimentare. La Task Force ha presentato la sua relazione a metà novembre 2016. Una delle sue raccomandazioni per affrontare le pratiche commerciali sleali era di stabilire un quadro normativo di riferimento a livello dell’UE.
In seguito alla relazione della task force, nel dicembre 2016 il Consiglio ha adottato delle conclusioni sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera e sulla lotta alle pratiche commerciali sleali, invitando la Commissione a “intraprendere tempestivamente una valutazione d’impatto al fine di proporre un quadro legislativo dell’UE o altre misure non legislative per affrontare le pratiche commerciali sleali “.
In seguito alla proposta di direttiva presentata dalla Commissione nell’aprile 2018, il Consiglio ha approvato la sua posizione negoziale il 1 ° ottobre e ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo il 19 dicembre. Al momento la maggioranza degli Stati membri ha già adottato norme nazionali specifiche a tutela dei fornitori contro le pratiche commerciali sleali.
Fonte: Consiglio europeo