IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l’altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita’ atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale;

Visti gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la
gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l’art. 27 concernente, tra l’altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l’art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l’art. 4 che stabilisce procedure, modalita’ e termini per l’adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione tecnica;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, riguardante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l’art. 13, comma 2-bis: «Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziari previste per i contributi di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalita’ ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l’anno 2017 e’ destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilita’ del ricavo aziendale nel settore del
grano.»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonche’ il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III riguardante la gestione dei rischio, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nel quale, ai sensi
dell’art. 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l’altro, dell’art. 49 – assicurazione del raccolto – del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308
del 17 dicembre 2013;

Tenuto conto che l’Autorita’ di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 e’ individuata nell’ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale nella Direzione generale dello sviluppo rurale;

Considerato il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all’allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015;

Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Emilia Romagna, della Regione Umbria, della Regione Lazio, della Regione Calabria e della Regione Sardegna;

Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – ANIA;

Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole che favoriscono un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi  e garanzie assicurabili

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell’art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilita’ di bilancio.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana