DECRETO 9 agosto 2018, prot. 7839.

Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall’anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all’incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.

Si riportano i testi degli articoli rilevanti per i settori del latte e della carne bovina e recanti le modifiche per le misure di attuazione del regolamento omnibus (DECRETO 7 giugno 2018 – Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013). Le modifiche apportate entrano in vigore dall’anno di domanda 2019.

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Articolo 3
Modifica dell’articolo 20 del DM 7 giugno 2018

  1. L’articolo 20 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018

è sostituito dal seguente:

Articolo 20
Misura premi per il settore latte

  1. La quota pari al 15,29 per cento dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L’aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
  2. Possono accedere al premio di cui comma 1, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell’anno di presentazione della domanda, rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
    • tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
    • tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
    • contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
  3. Nel caso in cui due parametri di cui al comma 3 siano in regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti:
    • tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
    • tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
    • contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
  4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell’articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2.
  5. La quota pari al 5,93 per cento dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L’aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
  6. Possono accedere al premio di cui comma 5, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell’anno di presentazione della domanda, rispettino almeno uno dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2, fatti salvi i parametri di legge.
  7. L’importo unitario dei premi è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento delle misure di cui ai commi 1 e 5 e il rispettivo numero delle vacche ammissibili al sostegno nell’anno considerato. Detti premi non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i premi per il settore carne di cui all’articolo 21.
  8. La quota pari allo 0,88 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
  9. L’importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 8 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell’anno considerato. L’aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.
  10. Il periodo di riferimento per l’applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l’anno solare.

Articolo 4
Modifica dell’articolo 21 del DM 7 giugno 2018

1. L’articolo 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018

è sostituito dal seguente:

Articolo 21
Misura premi per il settore carne bovina

  1. La quota pari al 5,57 per cento dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici di età superiore ai venti mesi iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell’allegato V facente parte integrante del presente decreto, che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L’aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Ai fini dell’ammissibilità all’aiuto, sono inclusi, dalla data della loro iscrizione, i capi iscritti nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine nell’anno di riferimento.
  2. L’importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell’anno considerato.
  3. La quota pari al 3,13 per cento dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, è assegnata per premi alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi, iscritte ai Libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino.
  4. L’importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell’anno considerato.
  5. La quota pari all’1,75 per cento dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L’aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
  6. L’importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma
  7. La quota pari allo 0,88 per cento dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.
  8. L’importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell’anno considerato.
  9. La quota pari al 15,18 per cento dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti; ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.
  10. L’importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell’anno considerato.
  11. I premi di cui ai commi 2, 4, 6, 8 e 10 non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all’articolo 20.
  12. Il periodo di riferimento per l’applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l’anno solare.
  13. L’allegato V, di cui al comma 1, è aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi della decisione 84/247/CEE della Commissione.

 

Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo