Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GUL 221 del 10 luglio 2020, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 della Commissione del 9 luglio 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 (la cosiddetta normativa in materia di sanità animale) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.

La normativa in materia di sanità animale fissa norme per prevenzione e controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. Tra i vari aspetti disciplinati, questa normativa va a stabilire anche specifici requisiti per il materiale germinale di animali terrestri detenuti delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina ed altre specie, oltre a definire i criteri per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Inoltre, tale regolamento stabilisce prescrizioni anche in materia di tracciabilità e sanità animale per i movimenti di materiale germinale nell’UE. Nel mese di giugno scorso, è stato pubblicato il regolamento delegato (UE) n. 2020/686 che integra la normativa in materia di sanità animale con norme relative al riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.

Con il Reg. (UE) n. 2020/999 vengono definite norme relative al materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini che riguardano:

  • le informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini (specificate all’art. 3) e i termini entro i quali tali informazioni devono essere trasmesse, come pure i termini entro i quali l’autorità competente deve essere informata dell’eventuale cessazione dell’attività degli stabilimenti di materiale germinale da essa riconosciuti (indicati nell’art. 4);
  • le prescrizioni e le specifiche tecniche per la marcatura del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, come pure i requisiti operativi relativi alla sua tracciabilità (art. 5).

Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e sarà applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021.

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Fonte: Eur-Lex