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12.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/562 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione (2) stabilisce l’apertura di contingenti tariffari annui dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari dell’Islanda. |
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(2) |
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) ed è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 (5) con effetto dal 1o maggio 2016. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93. |
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(3) |
Inoltre l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 prevede, nel caso di contingenti tariffari diversi da quelli che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, una prova di origine sotto forma di certificato di origine in conformità all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Il certificato di origine non risulta più necessario, in quanto, a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l’origine delle merci con mezzi diversi dal certificato di origine formale. Tuttavia, il certificato di origine emesso ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 conteneva anche informazioni che sono ancora necessarie per differenziare i prodotti ai fini del calcolo dell’equivalente peso carcassa, come previsto dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1354/2011. Occorre pertanto un nuovo documento che contenga tali informazioni. |
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(4) |
Il 23 marzo 2017 l’Unione europea e l’Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere (di seguito «l’accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma dell’accordo a nome dell’Unione è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio (7) e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (8). |
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(5) |
Ai sensi dell’allegato V dell’accordo, l’Unione aggiungerà all’attuale contingente tariffario in esenzione da dazi per l’Islanda un quantitativo totale di 1 200 tonnellate di carni ovine e caprine, classificate con i codici tariffari 0204 e 0210, e aprirà un nuovo contingente tariffario annuo dell’Unione esente da dazi di 300 tonnellate per le carni ovine trasformate classificate nel codice 1602 90. Il quantitativo supplementare di 1 200 tonnellate e il nuovo quantitativo di 300 tonnellate devono essere raggiunti come specificato nella tabella figurante nell’allegato V dell’accordo. |
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(6) |
I quantitativi dei prodotti da importare nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in equivalente peso carcassa calcolato mediante i coefficienti di cui all’articolo 3 di tale regolamento. È opportuno stabilire un coefficiente di conversione in equivalente peso carcassa per il nuovo contingente tariffario per la carni ovine trasformate. |
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(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. |
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(8) |
L’accordo prevede l’entrata in vigore il 1o maggio 2018. Per il 2018 i quantitativi supplementari di carni ovine e caprine e i quantitativi del nuovo contingente per le carni ovine trasformate, da mettere a disposizione ai sensi dell’accordo, dovrebbero essere calcolati su base proporzionale, tenendo conto della data di entrata in vigore. |
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(9) |
Per garantire un’agevole attuazione delle nuove disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, tutte le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero applicarsi alla stessa data, che dovrebbe essere la data di entrata in vigore dell’accordo. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è così modificato:
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1) |
all’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):
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2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, i contingenti tariffari fissati dal presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1). Non sono richiesti titoli di importazione. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;” |
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3) |
è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis 1. L’origine dei prodotti soggetti a un contingente tariffario diverso da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è stabilita in conformità alle disposizioni in vigore nell’Unione. 2. L’origine dei prodotti soggetti a un contingente tariffario che fa parte di un accordo tariffario preferenziale è determinato in conformità alle disposizioni stabilite in tale accordo.»; |
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4) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell’allegato è necessario presentare alle autorità doganali dell’Unione una prova di origine valida, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi. 2. Per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine di cui al paragrafo 1 è quella specificata in detto accordo. Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, si applica l’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Se i contingenti tariffari originari dello stesso paese terzo e rientranti nel primo e nel secondo comma coincidono, la prova di origine stabilita nel pertinente accordo è presentata alle autorità doganali dell’Unione accompagnata dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi. 3. Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi è presentata alle autorità doganali dell’Unione accompagnata da un documento rilasciato dall’autorità o dall’agenzia competente nel paese terzo di origine. Tale documento contiene quanto segue:
(*2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;” |
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5) |
l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1)GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36).
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1o aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 24).
(6) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(7) Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 1).
(8) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).
ALLEGATO
Fonte: Eur-Lex

