L’eurodeputata Hilde Vautmans (ALDE) ha rivolto un’interrogazione alla Commissione europea riguardo all’uso illecito dei termini come carne, hamburger, bistecca o salsiccia per prodotti alimentari presenti sul mercato che di fatto non contengono di carne (o ne contengono percentuali molto basse). Tramite Vytenis Andriukaitis, la Commissione risponde che, ai sensi del Reg. (UE) n. 1669/2011, l’utilizzo di tali termini per questi prodotti non è conforme, ma sottolinea che è necessario che intervengano i singoli Stati membri a riguardo.
23 Maggio 2018 |
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Interrogazione con risposta scrittaalla CommissioneRule 130Hilde Vautmans (ALDE) |
Termini come carne, hamburger, bistecca o salsiccia vengono usati illegalmente. Tutti sono chiaramente definiti e non possono essere lecitamente utilizzati per riferirsi a prodotti che non hanno nulla a che fare con la carne. La definizione del dizionario di “carne” è “muscolatura di esseri umani e animali“. Ciononostante, osserviamo che queste parole vengono sempre più utilizzate nei casi in cui vi è poca o nessuna carne nel prodotto alimentare in questione. Le persone che la vendono come carne stanno ingannando i consumatori ed evidentemente desiderano definire un legame con la carne per motivi di marketing.
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori non lascia spazio a dubbi in merito a ciò che comprende la correzione delle informazioni sugli alimenti. Il regolamento stabilisce che la legislazione sull’informazione alimentare deve vietare la fornitura di informazioni fuorvianti per i consumatori, in particolare per quanto riguarda la natura, gli effetti o le proprietà degli alimenti. Per essere efficace, tale divieto dovrebbe applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione di alimenti.
Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’UE vieta l’uso illegale, ad esempio, di “formaggio vegano” o “latte di soia“.
1. Quali iniziative prevede di intraprendere la Commissione per combattere l’uso fraudolento del termine “carne”?
2. La Commissione ha ricevuto altre denunce in merito?
19 July 2018 |
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Risposta di Andriukaitis in rappresentanza della Commissione Europea |
1. Qualora nessuna legislazione specifica preveda indicazioni particolari per gli alimenti a base di carne, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 (1), che stabilisce le norme generali in materia di etichettatura.
Il regolamento contiene una serie di disposizioni che autorizzano gli Stati membri ad agire quando ritengono che determinati termini siano fuorvianti o disinformati per i consumatori.
A tale riguardo, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento richiede che le informazioni sugli alimenti non siano fuorvianti riguardo alle caratteristiche dell’alimento e, in particolare, alla natura e alla composizione di quest’ultimo.
Inoltre, il punto 17, parte A dell’allegato VII del regolamento fornisce una definizione di carne a fini di etichettatura: «muscoli scheletrici di specie di mammiferi e uccelli riconosciuti idonei al consumo umano con tessuto naturalmente incluso o aderente (…)». Su questa base, il termine “carne” può essere utilizzato solo sulle etichette degli alimenti quando è conforme a questa definizione.
Gli Stati membri hanno la responsabilità primaria dell’applicazione e della corretta attuazione della legislazione. La Commissione ritiene che le summenzionate disposizioni forniscano agli Stati membri elementi e criteri utili per combattere l’uso di termini ingannevoli sui prodotti alimentari.
Per completare questo quadro, l’articolo 36, paragrafo 3, lettera b) del regolamento prevede che la Commissione adotti un atto di esecuzione sulla fornitura volontaria di informazioni relative all’idoneità degli alimenti per vegetariani o vegani. La Commissione non può tuttavia impegnare in questa fase una data specifica o il contenuto di questa misura.
2. La Commissione non ha ricevuto altre denunce in merito.
(1) Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
Fonte: Parlamento Europeo