Anticipazione semplificata per la liquidità delle aziende agricole: al via la presentazione delle domande
Dal 9 giugno è possibile presentare, da parte delle aziende agricole beneficiarie, le domande di anticipazione in forma semplificata per ricevere un importo pari al 70% del valore del portafoglio titoli dell’azienda, come risultante dal Registro nazionale titoli per il 2019. Sul sito di Agea, a seguito del DM 5 giugno 2020, n. 6250 – Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27., sono già state pubblicate la circolare di Coordinamento e le Istruzioni Operative. Le domande sono disponibili in forma precompilata sulla base delle informazioni presenti nel SIAN. Le aziende agricole interessate dovranno esclusivamente confermare entro il prossimo 15 giugno la richiesta di anticipazione agli sportelli CAA abilitati.
La misura corrisponde alla necessità di fornire liquidità immediata alle aziende agricole tenuto conto del periodo emergenziale derivante dal Covid-19.
Come prescritto all’Art. 1 del DM n. 6250, l’anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 e non comporta elementi di aiuto di Stato. Gli interessi da corrispondere sull’anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Relativamente ai soggetti beneficiari ed alla base di calcolo, l’anticipazione e la sovvenzione vengono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013 (Regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie e pagamenti connessi). Sono esclusi dalla base di calcolo dell’anticipazione:
a) i titoli oggetto di cessione temporanea fino all’anno 2019;
b) i titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;
c) i titoli oggetto di pignoramento.
L’anticipazione non è concessa qualora l’importo risulti inferiore a 300 euro. In oltre, la concessione dell’anticipazione rende inefficaci le domande di trasferimento dei titoli successive alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione e sino alla sua compensazione.
L’art. 5 definisce i casi di esclusione:
a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’organismo pagatore;
b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall’organismo pagatore;
c) le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del COVID 19”.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 giugno 2020, seguendo le modalità stabilite dall’organismo pagatore competente.
Gli aiuti concessi in applicazione degli art. 1 e 2 del presente decreto possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione sopra citata.
Per leggere il DM n. 6250 del 5 giugno 2020, clicca qui. Per consultare i documenti pubblicati da AGEA, clicca qui.
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali