La Commissione ha concesso cinque autorizzazioni per Organismi Geneticamente Modificati (OGM) per uso alimentare o nei mangimi. Gli OGM autorizzati sono: cotone 281-24-236 x 3006-210-23 x MON 88913; cotone GHB 119; mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21; mais DAS-40278-9; e il rinnovo del granturco MON 810. Gli OGM approvati hanno attraversato una procedura di autorizzazione completa, tra cui una valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Le decisioni di autorizzazione non riguardano la coltivazione. Questi OGM avevano ricevuto voti “senza giudizio” dagli Stati Membri, sia nei comitati permanenti che in appello, quindi la Commissione ha preso le decisioni lasciate in sospeso. Le autorizzazioni sono valide per 10 anni e tutti i prodotti derivanti da questi OGM saranno soggetti alle rigide norme di etichettatura e rintracciabilità dell’UE. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione, del 4 luglio 2017, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 4453] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2017) 4457] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1209 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2017) 4460] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1211 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 4495] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1212 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2017) 4503] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

 

Fonte: Commissione europea