IL DIRETTORE GENERALE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita’ agroalimentare e dell’ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita’ agroalimentare e dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita’ dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 703/2017 della Commissione del 5 aprile 2017, la denominazione «Vitelloni Piemontesi della Coscia» riferita alla categoria «Carni fresche (e frattaglie)» e’ iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall’art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Vitelloni Piemontesi della Coscia», affinche’ le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Vitelloni Piemontesi della Coscia», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 703/2017 del 5 aprile 2017.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Vitelloni Piemontesi della Coscia», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 26 aprile 2017
Il dirigente: Polizzi
Per la lettura degli allegati: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17A03189/sg
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana