Iscrizione della denominazione «Ossolano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (17A07441) (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017)

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita’ agroalimentare e dell’ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualita’ agroalimentare e dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita’ dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1788/2017 della Commissione del 22 settembre 2017, la denominazione «Ossolano» riferita alla categoria «Formaggi» e’ iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall’art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ossolano», affinche’ le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ossolano», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1788/2017 del 22 settembre 2017.  I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Ossolano», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 13 ottobre 2017

Il dirigente: Polizzi